Acconto IRAP 2020 non dovuto: come si recupera
L’Agenzia Entrate con la risposta 543 del 11 agosto 2021 ha reso indicazioni in merito all’applicabilità dell’articolo 24 del decreto Rilancio (DL n. 34/2020), il quale ha disposto l’esonero dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta 2019 (ma non dell’acconto), e del versamento della prima rata dell’acconto irap 2020.
La richiesta di delucidazioni è arrivata da una società che, con effetto dal 1° gennaio 2020, ha incorporato le altre società del gruppo e, successivamente, con fusione inversa, ha ulteriormente incorporato la controllante.
Viene fatto presente che pur rispettando la società incorporante e le società incorporate, singolarmente prese, il limite di euro 250 milioni di ricavi richiesto dalla norma, è stato versato il primo acconto IRAP 2020. Ritiene, quindi, di avere un credito nei confronti dell’erario e prevede di esporlo nel Modello IRAP 2021 al rigo IR28 “Eccedenza di versamento a saldo”.
L’Ente ha ricordato che, tra i vari documenti pubblicati sulla materia, la risposta 502/2020 specifica, nell’ambito della riorganizzazione aziendale, che se l’operazione si perfeziona dopo la chiusura del periodo d’imposta 2019, dando luogo all’estinzione delle società danti causa solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo, il requisito di natura oggettiva richiesto – il volume dei ricavi – va verificato distintamente in capo alla società incorporante ed alle società incorporate.
Dunque, se le varie società, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispettavano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’articolo 24 del Decreto Rilancio, è ammesso beneficiare della disposizione.
Modalità per il recupero del credito
Quanto alla modalità con cui recuperare l’acconto versato, l’Agenzia non condivide l’ipotesi avanzata dall’istante di indicare l’importo nel rigo IR28 “Eccedenza di versamento a saldo”: infatti, come si legge nelle istruzioni al modello IRAP 2021, in tale rigo va indicato l’ammontare dell’eccedenza di versamento a saldo, ossia l’importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo.
Invece, si dovrà procedere come segue indicando al rigo IR25:
in colonna 2, l’ammontare del primo acconto “figurativo”, non versato in applicazione dell’art. 24 del D.L. n. 34/2020, che non può mai eccedere il 40 per cento ovvero al 50 per cento (se il contribuente applica gli ISA) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020 (come da circolare n. 27/E/2020);
in colonna 3, la somma degli acconti versati – tra cui quello corrisposto a giugno 2020 – o compensati in F24, ivi compresi gli importi di colonna 1 e 2.