CCNL Servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi

In data 9 luglio 2021 ANIP-Confindustria, Legacoop Produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e servizi, AGCI Servizi di Lavoro, Unionservizi-Confapi con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil hanno sottoscritto definitivamente l’ipotesi di rinnovo del CCNL già siglata l’8 giugno 2021 per i dipendenti da aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi.
Per effetto degli aumenti contrattuali stabiliti con decorrenza luglio 2021, luglio 2022, luglio 2023, luglio 2024 e luglio 2025, sono ricalcolati i nuovi minimi di retribuzione. Le parti prevedono però un sistema di ultrattività del contratto e un meccanismo di confronto per stabilire gli importi dei minimi a valere dal 1° luglio 2025 e dal 1° luglio 2026. Il nuovo contratto decorre dal 9 luglio 2021 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2024.

Minimi tabellari

Per effetto degli aumenti contrattuali stabiliti con decorrenza luglio 2021, luglio 2022, luglio 2023, luglio 2024 e luglio 2025, i nuovi minimi di retribuzione risultano dal prospetto che segue:

LivelliImporti mensili
 Dal 1.7.2021Dal 1.7.2022Dal 1.7.2023Dal 1.7.2024Dal 1.7.2025
Q1.411,231.451,601.512,151.552,521.572,70
71.289,361.326,241.381,561.418,441.436,88
61.116,151.148,081.195,971.227,901.243,86
5898,06923,74962,28987,961.000,81
4821,08844,57879,80903,28915,03
4 Par. 125801,85824,79859,19882,13893,60
3756,94778,59811,07832,72843,55
2 Par. 115737,71758,81790,46811,56822,11
2699,21719,21749,21769,21779,21
1641,48659,83687,35705,70714,87

Nel mese di giugno 2025 le Parti procederanno ad una verifica circa l’eventuale scostamento tra l’indice IPCA presunto ed effettivo; in seguito a tale verifica gli importi degli incrementi di luglio 2025 verranno eventualmente modificati.

Permessi

La lavoratrice vittima di violenza di genere può richiedere la proroga del congedo per motivi connessi al percorso di protezione, per ulteriori 90 giorni, con diritto ad un’indennità pari al 70% della normale retribuzione.

La lavoratrice ha anche diritto alla trasformazione dal rapporto a tempo parziale e viceversa.

Lavoro a termine

Assunzione

Al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore da sostituire, l’assunzione di lavoratori a tempo determinato può avvenire con un anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell’assenza nei seguenti casi:

– sostituzione di lavoratori la cui assenza sia programmata (per i livelli 5, 6 e 7 l’affiancamento può essere portato fino a 6 mesi);

– sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o parentale.

Durata

La durata dei rapporti a termine tra le stesse parti per effetto di successione di contatti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro è estesa a 36 mesi.

La durata massima di un successivo contratto a termine, stipulato in deroga assistita al limite massimo, è pari a 6 mesi.

La facoltà di assunzione, proroga o rinnovo che superi i 24 mesi non è applicabile qualora le imprese non abbiano trasformato in contratto a tempo indeterminato almeno il 20% dei contratti a termine scaduti nei 12 mesi precedenti.

Limiti numerici

Il numero massimo di contratti a tempo determinato che possono essere stipulati è pari al 25%, in media annua, riferita all’anno solare precedente, del totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato.

Nelle strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato può essere stipulato un contratto a termine.

Sono esenti dai limiti di cui sopra, i contratti a tempo determinato conclusi:

– nella fase di avvio di nuove attività, stabilito in un periodo di tempo fino a 6 mesi. Non sono compresi nella norma gli assunti a tempo indeterminato provenienti da cambi di appalto da altri cantieri;

– per lo svolgimento delle attività stagionali;

– per sostituzione di lavoratori assenti (es. lavoratrici in aspettativa, permesso, congedo, ferie, etc.);

– con lavoratori di età superiore a 50 anni.

L’accordo definisce attività stagionali (oltre a quelle di cui al D.P.R. n. 1525/1963), cui non si applicano i limiti percentuali e temporali, le attività di derattizzazione e disinfestazione.

Il numero massimo di contratti a tempo determinato nonché di somministrazione che possono essere stipulati è pari, complessivamente, al 35%, in media annua, riferita all’anno solare precedente, del totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con un tetto massimo 15% per il contratto di somministrazione.

Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora sia uguale o superiore a 0,50.

Nel caso di costituzione di nuove imprese, per i primi 12 mesi, il limite si computa sul totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato al momento della stipula del nuovo contratto.

Nelle strutture che occupano fino a 20 dipendenti a tempo indeterminato possono essere stipulati un massimo di 10 contratti; in quelle fino a 10 dipendenti, la proporzione è di uno a uno.

Le proporzioni di cui sopra sono da riferire al singolo appalto.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova non può superare i limiti previsti per le assunzioni a tempo indeterminato; in caso di riassunzione per le medesime mansioni non è previsto un nuovo periodo di prova.

Malattia

In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, la conservazione del posto:

– è limitata ad un periodo massimo pari a 1/3 della durata del contratto iniziale;

– non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto;

– non può superare la durata prevista per i lavoratori a tempo indeterminato.

Successione di contratto

In caso di riassunzione a termine dello stesso lavoratore, le fattispecie per le quali non trovano applicazione gli intervalli temporali previsti dalla legge sono le seguenti:

– per lo svolgimento delle attività stagionali;

– sostituzione di lavoratori assenti;

– assunzione di lavoratori in Cig presso altra azienda;

– assunzione di soggetti percettori dell’NASPI;

– disoccupati oltre 50 anni di età.

Diritto di precedenza

Il lavoratore che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine nella stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 12 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, riferite alle stesse mansioni, effettuate nei 12 mesi successivi, a condizione che manifesti la sua volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione dal rapporto.

Il lavoratore stagionale per esercitare il diritto di precedenza deve esprimere per iscritto la sua volontà in tal senso entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto.

Il diritto di precedenza troverà applicazione, per quanto possibile, nel cantiere dove ha prestato servizio.

Decorrenza Il nuovo contratto decorre dal 9 luglio 2021 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2024.