Compensazione con F24 tardivo: è omesso versamento

La Corte di cassazione con ordinanza 15615 del 4 giugno 2021 ha statuito che la compensazione con f24 tardivo costituisce omesso versamento.

I giudici di secondo grado hanno accolto il ricorso di un  contribuente ritenendo non sanzionabile il rilievo consistente nella tardiva presentazione della delega di pagamento: infatti, il tributo doveva ritenersi pagato nei termini di legge, mediante compensazione con pari importo scaturente dal credito Iva risalente all’anno precedente e l’unica tardività era quella di presentazione della delega di pagamento a saldo zero, poi sanata con il ravvedimento operoso.

Secondo i giudici di appello, la compensazione opera automaticamente, al momento della coesistenza dei due controcrediti con effetto ex tunc; in sostanza, quanto imputato al contribuente è una violazione formale, essendo il debito sanato pur in presenza della tardiva presentazione della dichiarazione.

Tale orientamento, sostengono i magistrati di cassazione con ordinanza n. 15615/2021, è in contrasto con i principi generali in materia di modalità di estinzione delle obbligazioni civili e tributarie.

Viene fatto presente come la compensazione di crediti tributari non avvenga in modalità automatica; in effetti, si tratta di una precisa scelta del contribuente, il quale potrebbe anche decidere di non utilizzare immediatamente il credito ma di chiederne il rimborso.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, il pagamento mediante presentazione di delega (modello F24 a saldo zero), al fine di compensare un credito, è una modalità di pagamento che deve avvenire rispettando i termini di legge previsti per ogni imposta.

La stessa Corte si è espressa nel senso di ritenere che la presentazione del modello F24, al contrario di quanto affermato dalla Ctr, non costituisce un mero adempimento formale, ma un mezzo di estinzione dell’obbligazione tributaria con la compensazione di un credito pregresso.

Pertanto, nell’accogliere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, va ritenuta legittima l’irrogazione della sanzione nella misura di un terzo del tributo tardivamente corrisposto, posto che la compensazione è valida solo con il versamento o la presentazione dell’F24, che nel caso esaminato è avvenuto in ritardo rispetto al termine di scadenza.