Dipendenti turnisti, diritto ai buoni pasto

Gli Ermellini con ordinanza 15629 del 4 giugno 2021 hanno chiarito che i buoni pasto spettano anche se il dipendente è adibito a turni in una fascia oraria in cui normalmente non si mangia.

I giudici di merito avevano riconosciuto ad un turnista, dipendente di un’azienda ospedaliera, il diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore. Ciò, sul presupposto dell’impossibilità di fruire del servizio in ragione dell’articolazione temporale dei turni orari assegnati al lavoratore.

E’ stato respinto, in particolare, il motivo di ricorso promosso dalla datrice di lavoro la quale aveva per contro contestato la sussistenza del predetto diritto, a causa dell’assenza di una norma del contratto collettivo integrativo che ponesse espressamente un obbligo in tal senso in capo all’amministrazione.

Nel rigettare la predetta doglianza, gli Ermellini hanno richiamato una precedente pronuncia riguardante una fattispecie sovrapponibile.

In quest’ultima, era stato considerato che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, fosse coessenziale alle “particolari condizioni di lavoro” di cui all’art. 29 del contratto collettivo integrativo del comparto Sanità, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell’inizio del turno.

La Corte ha quindi ribadito il principio secondo cui: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”.