Imprese in crisi e risanamento aziendale. Testo in Gazzetta

E’ stato pubblicato – ed è già in vigore – il Decreto legge che rinvia l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, introduce il nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi” e anticipa alcuni strumenti di composizione negoziale, già previsti dal medesimo Codice della crisi.

Si tratta del DL 118 del 24 agosto 2021 , contenente misure urgenti in materia di crisi d’impresa, di risanamento aziendale e in materia di giustizia, approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021.

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione (25 agosto 2021), anche se le norme sul nuovo strumento della composizione negoziata saranno operative a partire dal 15 novembre 2021.

A fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, si prevedono quattro ordini di intervento:

  1. si stabilisce il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023;
  2. si introduce l’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento ed è caratterizzato dal fatto che:
    – è un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza.
    – si accede tramite una piattaforma telematica
    – all’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa;
  3. si modifica la legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi;
  4. si stabilisce il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta, per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa;
  5. aumento di organico nella magistratura ordinaria. Al fine di assicurare l’adeguata attuazione di una cooperazione rafforzata nell’ambito della Procura europea (EPPO), conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati, l’art. 24 del d.l. n. 118/2021 prevede un aumento del personale di magistratura ordinaria di 20 unità. Il concorso verrà bandito dal Ministero della Giustizia nel corso del 2021 e l’assunzione è prevista per il 2022;
  6. semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi. L’art. 25 del decreto prevede la semplificazione delle procedure di pagamento dell’indennizzo per equa riparazione in caso di irragionevole durata del processo, tramite modalità telematica.

Come previsto nel decreto gli articoli 2, 3 e gli articoli da 4 a 19 entrano in vigore il 15 novembre 2021, quindi da questa data sarà istituita la piattaforma per la soluzione della crisi d’impresa e sarà possibile utilizzare il nuovo strumento della composizione negoziata della crisi.

Come riportato nell’art. 2 dello schema di decreto legge l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico–finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
Compito dell’esperto è agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Tra le misure del DL che entrano immediatamente in vigore sono ricomprese le modifiche alla Legge Fallimentare in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo.

Rispetto agli accordi di ristrutturazione, viene ritoccata la disciplina relativa alla possibilità di modifiche sostanziali del piano prima dell’omologazione e anche dopo quest’ultima, con il rinnovo dell’attestazione del professionista.

In tema di continuità aziendale nel concordato preventivo viene prevista la possibilità, per il Tribunale, di autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione.

Inoltre, viene anticipata la moratoria biennale per il pagamento dei creditori privilegiati.

Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, accordi agevolati

Si prevede, a seguire, l’estensione degli accordi di ristrutturazione a tutte le categorie di creditori omogenee per posizione giuridica e interessi economici e non solo, quindi, agli intermediari finanziari.

Viene quindi introdotta una nuova convenzione di moratoria, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito.

Essa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

Sono disciplinati anche gli accordi di ristrutturazione agevolati, con riduzione della metà della percentuale di creditori aderenti, accordi ammissibili quando il debitore abbia rinunciato alla moratoria di cui all’articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b) della L. Fall, non abbia presentato il ricorso di concordato in bianco ex art. 161, sesto comma della medesima legge e non abbia richiesto la sospensione prevista dall’articolo 182-bis, sesto comma.

Tra le ulteriori misure:

  • è estesa, salvo patto contrario, l’efficacia degli accordi di ristrutturazione della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
  • è prorogata, al 31 dicembre 2021, l’improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 186-bis Legge Fallimentare, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019;
  • slitta al 31 dicembre 2022 la possibilità di rinuncia dal concordato in bianco in ipotesi di predisposizione di piano di risanamento attestato.