Esonero contributivo parziale per lavoratori autonomi: domande dal 25 agosto 2021
L’INPS con il messaggio n. 2909 del 20 agosto 2021 ha comunicato che la domanda di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale, dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome, può essere presentata a decorrere dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili a tale data per ogni Gestione. La presentazione delle domande deve avvenire telematicamente, accedendo al Cassetto Previdenziale, a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021.
Soggetti interessati
E’ possibile presentare all’INPS l’istanza di esonero contributivo da parte dei soggetti che risultino iscritti:
– alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
– alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
– alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.
Come presentare la domanda
L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale.
Pertanto, per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi:
– Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
– Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;
– Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.
L’Ente ha inoltre precisato che, nel caso di lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che abbia, nel corso dell’anno 2021, cambiato numero di posizione aziendale all’interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell’attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, lo stesso dovrà presentare l’istanza per ogni posizione aziendale.