Spostamenti: le certificazioni e i documenti richiesti

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 1° settembre 2021, l’ordinanza 29 luglio 2021 del Ministero della Salute recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, al fine di consentire una graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, il decreto prevede che gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.

Le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano a seguito di una vaccinazione anti SARS-CoV-2 validata dall’Agenzia europea per i medicinali e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane e possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

L’ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più dei seguenti Stati o territori: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele, è consentito alle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli di una delle certificazioni verdi COVID-19 o di altra certificazione equipollente;

c) in caso di avvenuto ingresso nel territorio nazionale in violazione delle previsioni di cui alle lettere a) e b), sottoposizione a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni, e sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

Alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Israele l’ingresso è, altresì, consentito alle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency – EMA), dell’avvenuta guarigione ovvero dell’effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

L’ingresso nel territorio nazionale a persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più dei seguenti Stati o territori: Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, è consentito alle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo);

c) sottoposizione a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine del periodo di isolamento fiduciario.

Alle persone che soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, è altresì consentito l’ingresso nel territorio nazionale alle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, di una certificazione verde COVID-19 ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency – EMA), dell’avvenuta guarigione ovvero dell’effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-Cov-2.

Gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco E dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

L’ordinanza produce effetti dal 31 luglio 2021 e fino al 30 agosto 2021.