Periodo di malattia conseguente ad infortunio utilizzato per svolgere altra attività lavorativa-licenziamento
La Corte di Cassazione con la sentenza 15465 del 3 giugno 2021 ha stabilito che è legittimo il licenziamento di un lavoratore che ha utilizzato un periodo della malattia conseguente all’infortunio sul lavoro, per svolgere attività lavorativa nell’esercizio commerciale di panetteria della figlia, come accertato attraverso una agenzia investigativa privata.
La Corte di Appello ha confermato la sentenza del Tribunale, che considerava legittimo il licenziamento di un lavoratore il quale durante il periodo della malattia conseguente ad un infortunio aveva lavorato nell’attività commerciale della figlia, fatto accertato tramite un’agenzia investigativa privata. Il Tribunale di primo grado, accogliendo delle prove testimoniali, aveva evidenziato nella sentenza di accoglimento del licenziamento che l’attività presso l’esercizio commerciale della figlia non era stata saltuaria, ma continuativa e soprattutto, da un video fattogli, era evidente che il soggetto in questione non soffrisse di alcun disturbo derivato dall’infortunio, né fisico, né psichico sebbene il lavoro in sé fosse abbastanza gravoso. La ctu disposta dal Tribunale aveva evidenziato come le dichiarazioni mediche successive all’infortunio rilasciate risultavano non coerenti e soprattutto che non vi fossero prove della presunta patologia psichica di cui si dichiarava affetto il dipendente.
A seguito di tale sentenza, confermata dalla Corte d’Appello, il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione.
I giudici di Cassazione, con sentenza n. 15465 del 3 giugno 2021, hanno dichiarato inammissibile il ricorso e considerata legittima la decisione della Corte d’Appello, che ha confermato il licenziamento del lavoratore.