Apprendista senza formazione: rapporto di lavoro a tempo indeterminato
La Corte di Cassazione con ordinanza 15949 del 8 giugno 2021 ha statuito che in tema di contratto di apprendistato, l’inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall’inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Una lavoratrice aveva avanzato domanda di impugnazione del recesso dal contratto di apprendistato, contratto di cui la stessa aveva chiesto accertarsi l’illegittimità per difetto dell’attività formativa.
In tale ultima ipotesi, rimane ferma la necessità, per il giudice, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell’inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza.
Nel testo della decisione, è stato confermato che il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista, mentre la seconda fase – soltanto eventuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c. – rientra nell’ordinario assetto del rapporto di lavoro subordinato.
La funzione giuridica del contratto di apprendistato – ha rimarcato la Suprema corte – è caratterizzata, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, anche da un effettivo addestramento professionale, finalizzato all’acquisizione, da parte del tirocinante, della necessaria capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, ottenendo una specifica qualificazione professionale.
Questo, laddove l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto.