Ferie e riposi non fruiti, esclusa la monetizzazione per i dirigenti

La Corte di Cassazione con ordinanza 08 giugno 2021, n. 15952 ha precisato che il  dirigente o qualsiasi altro lavoratore in posizione apicale assimilata, che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive.
Una Corte di appello territoriale, confermando la pronuncia del Tribunale di prime cure, aveva respinto la domanda di un lavoratore nei confronti del proprio ex datore di lavoro, per il pagamento di una certa somma a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e di indennità per mancati riposi e permessi. Ad avviso della Corte, mancava la prova dello svolgimento di attività lavorativa nel giorno della domenica e del sabato, e gli ulteriori giorni di ferie e permessi non erano stati fruiti per volontà del lavoratore che non aveva dato riscontro agli inviti avanzati. Inoltre, avendo ricoperto il ricorrente una elevata posizione nell’ambito della struttura organizzativa, assimilabile a quella del dirigente, lo stesso avrebbe avuto la possibilità di scegliere quando andare in ferie, in relazione alle esigenze di servizio, ma non aveva provato la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali, ostative al godimento di ferie, riposi non goduti e permessi, ivi inclusi quelli straordinari.
Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il lavoratore, deducendo l’insusussistenza di una presunzione, per tutti i dirigenti, di piena autonomia decisionale nella scelta del se e del quando godere delle ferie, dovendo pur sempre dimostrare, il datore di lavoro, che il dirigente è autorizzato a tale autodeterminazione.
Per la Suprema Corte il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Secondo orientamento consolidato di legittimità, il dirigente (o altro lavoratore in posizione assimilata) che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 23697/2017).
Orbene, la predetta condizione non si verifica nel caso in cui il lavoratore, per la posizione apicale ricoperta nell’azienda, pur avendo il potere di attribuirsi le ferie in piena autonomia, senza condizionamento alcuno da parte del titolare dell’impresa, non lo eserciti. In detta ipotesi, infatti, salva la ricorrenza di imprevedibili ed indifferibili esigenze aziendali, la mancata fruizione finisce per essere la conseguenza di un’autonoma scelta del dirigente, che esclude la configurabilità di un inadempimento colpevole del datore.