Contratto di rioccupazione e sgravi contributivi: domanda all’INPS dal 15 settembre

L’INPS, con il messaggio n. 3050 del 9 settembre 2021, fornisce le indicazioni per l’effettiva fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con il contratto di rioccupazione introdotto dal Decreto Sostegni bis (art. 41, commi 5-9, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 106 del 23 luglio 2021. 

A partire dal 15 settembre 2021, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “RIOC”, che i datori di lavoro dovranno utilizzare per inoltrare la richiesta del beneficio in trattazione.

Contratto di rioccupazione e sgravi contributivi

Il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la cui stipula attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico.

L’assunzione con il contratto di rioccupazione, che deve avvenire tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di riferimento. finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Pertanto, è onere delle parti procedere alla definizione del suddetto progetto e rispettare gli obblighi in esso previsti.

Possono fruire dell’incentivo contributivo i datori di lavoro privati, con esclusione delle pubbliche amministrazioni, delle aziende che operano nel settore agricolo, dei datori di lavoro domestico e delle imprese del settore finanziario,

Domanda di fruizione dello sgravio

Tramite il modulo di istanza “RIOC”, il datore di lavoro fornisce le seguenti informazioni:

– dati del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;

– codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;

– importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

– indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;

– misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio. Per i rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.

Istruttoria dell’INPS

L’Istituto, ricevuta la domanda, provvede a:

– verificare l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;

– calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;

verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;

– in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informare, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuare l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione;

– registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Esposizione del beneficio nella denuncia Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, espongono, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici per i/le quali spetta l’esonero valorizzando, riportando nell’elemento:

– “Contributo” la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese;

– “CodiceCausale” il valore “RIOC”, avente il significato di “Esonero per assunzioni art. 41 D.L. 73/2021”;

– “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “N”;

– “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

N.B. La valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif”, per il recupero del beneficio relativo ai mesi pregressi (mesi di luglio, agosto e settembre 2021), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2021.

Portabilità dell’incentivo

In caso di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ai sensi dell’articolo 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c., la compilazione del flusso per la fruizione del beneficio residuo, deve avvenire riportando:

a) datore di lavoro cessionario

– nell’elemento “Assunzione”, il codice tipo assunzione “2T”;

– nell’elemento “MatricolaProvenienza” la posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

b) datore di lavoro cedente

compilare l’elemento “Cessazione”, con il medesimo codice tipo cessazione “2T”, senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento “MatricolaProvenienza”.

Esposizione del beneficio in ListaPosPA del flusso Uniemens

I datori di lavoro dovranno esporre nel campo “Contributo” della Gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore l’importo al lordo della quota del beneficio suddetto e compilare l’elemento:

– “AnnoRif” con l’anno oggetto del beneficio;

– “MeseRif” con il mese di oggetto del beneficio;

– “CodiceRecupero” con il valore “24” avente il significato di “Esonero per assunzioni art. 41 D.L. 73/2021”;

– “Importo” con l’importo del contributo oggetto del beneficio.

Revoca del beneficio

E’ prevista la revoca dell’esonero, con il conseguente recupero del beneficio già fruito, in caso di licenziamento del lavoratore assunto con contratto di ricollocazione, durante o al termine del semestre di inserimento, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro proceda con un licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore “ricollocato”, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.