Filiere agricole e della pesca: modalità di fruizione dello sgravio contributivo
L’INPS con la circolare n. 131 dell’8 settembre 2021 interviene in merito all’esonero contributivo spettante alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
Ambito di applicazione dell’esonero
L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
Per i datori di lavoro l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza dei mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote.
Non sono oggetto di esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Inoltre, con riferimento alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, sono escluse le seguenti contribuzioni:
– ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
– il contributo al Fondo di solidarietà;
– il contributo di finanziamento dei Fondi interprofessionali.
L’esonero è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, alle seguenti condizioni:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Lavoratori autonomi in agricoltura
L’importo da versare per la quarta rata del 2020 con scadenza originaria il 16 gennaio 2021, e per la prima rata dell’emissione 2021 con scadenza il 16 luglio 2021, sarà reso noto agli interessati con specifica comunicazione individuale (c.d. news individuale), nella quale saranno fornite le indicazioni per provvedere al versamento dell’importo dovuto.
Modalità di accesso all’esonero
Per accedere al beneficio, i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021”, che sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
L’istanza dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’apposito messaggio.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, a ciascun contribuente sarà data comunicazione, a mezzo pec, dell’importo autorizzato in via definitiva.
Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato in via definitiva.
Per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata risultano differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021 e, nelle more della definizione delle istanze, anche le somme che saranno richieste con l’emissione relativa al primo trimestre 2021, con scadenza 16 settembre 2021; per i datori di lavoro che versano la contribuzione mensilmente risultano differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021.
Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione privata
In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “8J”, previa comunicazione dell’accoglimento della istanza e dell’importo autorizzato anche a seguito della sua riduzione proporzionale per insufficienza delle risorse.
Per esporre nel flusso Uniemens il recupero dell’esonero spettante nelle mensilità di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, i datori di lavoro interessati valorizzeranno:
– all’interno di “CausaleACredito” il codice causale di nuova istituzione “L548”;
– nell’elemento “ImportoACredito”, il relativo importo.
Entro la denuncia del mese di competenza ottobre 2021.
Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica avranno cura di compilare la ListaPosPA, valorizzando secondo le consuete modalità, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della gestione pensionistica.
Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato, nella prima denuncia utile, comunque entro quella del mese di competenza ottobre 2021, l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, relativo ai mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021:
– nell’elemento “AnnoRif” dovrà essere inserito l’anno di riferimento;
– nell’elemento “MeseRif” dovrà essere inserito il mese di oggetto dell’esonero;
– nell’elemento “CodiceRecupero” dovrà essere inserito il valore “13” avente il significato di “Esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
– nell’elemento “Importo” l’importo del contributo oggetto dello sgravio.
Datori di lavoro privati che versano la contribuzione agricola unificata
Alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “8K”, Il suddetto codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel “Cassetto previdenziale Aziende agricole”, fatta salva la revoca dell’autorizzazione, qualora a seguito degli ulteriori controlli, si rilevi la non conformità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili in Camera di Commercio, ovvero denunciati all’Agenzia delle Entrate.