Trasferimento del lavoratore e compatibilità con le condizioni di salute

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 16383 del 10 giugno 2021 ha  chiarito che il datore di lavoro, in attesa di verdetto della Commissione ASL per l’accertamento dell’idoneità fisica del lavoratore, conseguente alla sua richiesta di esonero dalle attività esterne, può assegnarlo ad una diversa sede aziendale,

Nella specie, una Corte d’appello territoriale rigettava l’appello proposto da una società avverso la sentenza di primo grado, di illegittimità del suo provvedimento di assegnazione della dipendente ad un altro ufficio, in quanto la società datrice non aveva provato le esigenze di giustificazione previste dall’art. 2103 c.c., tenuto conto del lavoro straordinario e quindi dell’inesistenza di posizioni in esubero.

Appare evidente che, la medesima Corte territoriale ha inteso le ragioni organizzative datoriali nella loro declinazione in funzione protettiva del lavoratore, a norma dell’art. 2087 c.c. tuttavia limitando l’accertamento, con evidente sua lacuna, alla sola non comprovata situazione di esuberanza, che non esaurisce tuttavia l’indagine giudiziale in una materia tanto delicata come l’utilizzabilità, all’interno della struttura aziendale cui addetto, del lavoratore attinto da una inidoneità fisica sopravvenuta. Al riguardo, sono noti i principi (declinati in specifico riferimento al licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, ben trasponibili al caso in esame) per i quali il datore di lavoro ha l’obbligo di previa verifica della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità di un eventuale recesso, essendo egli tenuto, pur senza modificare l’assetto organizzativo dei fattori produttivi insindacabilmente stabiliti, ad assegnare all’invalido mansioni compatibili con la natura e il grado delle sue menomazioni, reperendo nell’ambito della struttura aziendale il posto di lavoro più adatto alle condizioni di salute di tale lavoratore.
Sicché, la Corte ha del tutto trascurato di verificare, come invece avrebbe dovuto alla luce delle risultanze di causa, il profilo – coessenziale al compiuto accertamento comportato dalla questione controvertita tra le parti – di quale sia il posto di lavoro da assegnare alla lavoratrice compatibile con le sue condizioni di salute, in ragione della natura e del grado delle menomazioni, reperibile nell’ambito della struttura aziendale.