Sanzioni per omessa Iva, non punibilità per forza maggiore
La Suprema corte con ordinanza 16517 del 11 giugno 2021, ha ricordato come, di per sé, la sussistenza di una crisi aziendale non costituisce forza maggiore, ai fini dell’operatività della predetta norma.
Nella vicenda al vaglio della Corte la CTR rigettava l’appello della società avverso la sentenza che aveva respinto il ricorso proposto da un contribuente avverso una cartella di pagamento per omessi versamenti iva.
La giurisprudenza ha chiarito che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.
Ciò che rileva, quindi, non è necessariamente la sussistenza di condizioni tali da porre l’operatore nell’impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria bensì la presenza di circostanze anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze, però, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso.
Con riferimento al principio della colpa, la Suprema corte ha invece sottolineato che esso deve essere inteso come comprensivo, per il contribuente, tanto della colpa lieve, quanto della colpa grave.
Di conseguenza, la responsabilità per violazione di obblighi tributari può escludersi solo laddove sia del tutto esclusa la colpevolezzaossia, con riguardo alla colpa, la negligenza o l’imperizia o l’inosservanza di leggi e regolamenti (e sempre facendo salve le esimenti).
Al di fuori da tale perimetro, la colpa assume sempre rilevanza.
Situazione, questa, non configuratasi nel caso esaminato, in cui l’impresa ricorrente aveva dedotto di aver scelto consapevolmente di non pagare i tributi e di resistere alla crisi di mercato senza licenziare gli operai. Pertanto in riferimento al caso di specie gli Ermellini hanno chiarito che il contribuente che non paga i tributi all’erario non è responsabile soltanto quando risulta del tutto esclusa la sua colpevolezza. L’operatore deve premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.