Infortunio sul lavoro durante la deambulazione

La Corte di Cassazione con la sentenza del 17 giugno 2021, n. 17336 ha chiarito che l’’infortunio sul lavoro è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all’interno del luogo di lavoro.

La Corte di appello di Palermo, aveva rigettato la domanda proposta da una dipendente del Ministero della Giustizia finalizzata al riconoscimento dell’infortunio sul lavoro nei confronti dell’INAIL sul presupposto di avere sofferto un danno biologico pari al 7% in virtù di una distorsione avvenuta nel corso della deambulazione all’interno del luogo di lavoro.

I giudici di appello, avevano ritenuto che, dalle prove assunte non erano emersi elementi probatori atti ad accertare con verosimile certezza la dinamica del sinistro ovvero la sua riconducibilità alla nozione di infortunio sul lavoro.

Avverso la decisione di secondo grado l’interessata proponeva ricorso per cassazione eccependo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto individuate nel DPR 30.6.1965 n. 1124, artt. 2 e 3, per avere errato la Corte nel non avere considerato che l’infortunio si era comunque verificato in “occasione di lavoro”, così come prevede l’art. 2 del TU n. 1124/1965, quando, cioè, vi è un collegamento con l’attività di lavoro che, nel caso in esame, non era mai stata contestata ed anzi era emersa dalle risultanze istruttorie e dalle conclusioni del CTU.

I Giudici di legittimità di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso ritenendolo fondato.

Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale non ha, infatti, applicato correttamente l’art. 2 del DPR n. 1224 del 1965 che, secondo l’orientamento consolidatosi in sede di legittimità (Cass. n. 6 del 2015 e Cass. n. 12779/12), è stato interpretato nel senso che l’occasione di lavoro di cui all’art. 2 del DPR n. 1224 del 1965 ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali, e socio-economiche in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite del cd. rischio elettivo: rischio, però nel caso in esame non è stato dedotto né ravvisato in una situazione senza dubbio rientrante in quella sopra delineata.