L’indennità sostitutiva del preavviso conta ai fini previdenziali

La Corte di Cassazione con la sentenza 17606 del 21 giugno 2021 ha precisato che il periodo di preavviso non lavorato, per il quale sia stata corrisposta l’indennità sostitutiva assoggettata a contribuzione previdenziale, va computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d’iscrizione nell’AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione.

Nella  fattispecie al vaglio della Corte un lavoratore presentava ricorso a fronte della riformulata sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva negato la corresponsione dell’indennità di disoccupazione al beneficiario per difetto della contribuzione necessaria.

In particolare, la corte territoriale rilevava la non computabilità – in aggiunta alle 47 settimane lavorate fino alla cessazione del rapporto di lavoro – delle cinque settimane relative all’indennità sostitutiva del preavviso, in ragione del carattere obbligatorio e non reale del preavviso lavorato.

Nelle motivazioni riportate in sentenza gli Ermellini analizzando la natura obbligatoria del preavviso e confermando l’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, unitamente alla correlata contribuzione obbligatoria dell’indennità sostitutiva di detto istituto, affermano che intercorre un rapporto sinallagmatico tra la contribuzione dovuta e il periodo coperto dal preavviso.

Invero, atteso che l’indennità di disoccupazione è una prestazione avente natura previdenziale e non assistenziale – non essendo a carico della fiscalità generale – correlata ad un montante contributivo e che la norma di espresso riferimento ad un biennio di iscrizione all’AGO, non sussistono ragioni per escludere la sterilità dei contributi versati sull’indennità sostitutiva del preavviso.