Imprese turistiche: sgravio contributivo 2021

L’Inps con la circolare n 140 del 21 settembre 2021 ha reso note le prime istruzioni operative per la fruizione dell’esonero previsto dall’art. 43, Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, dedicato alle assunzioni, decorrenti dal 26 maggio 2021, presso datori di lavoro dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è applicabile sulla contribuzione a carico del datore di lavoro sino al 31 dicembre 2021 e sarà concesso nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Datori di lavoro beneficiari

Potranno accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché quelli appartenenti al settore creativo, culturale e dello spettacolo che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Rientreranno, pertanto, coloro che esercitino attività riconducibili ai codici ATECO individuati dall’Istituto previdenziale all’allegato n. 1, della citata circolare.

L’esonero potrà essere legittimamente applicato sulle matricole INPS per le quali nelle mensilità di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021 siano state fruite, anche parzialmente, le integrazioni salariali. Al riguardo, ai fini del godimento, non rileva che l’esonero venga utilizzato per la contribuzione dei lavoratori la cui prestazione sia stata sospesa o ridotta nelle mensilità di riferimento, dovendosi intendere l’incentivo attribuibile sulla posizione aziendale contributiva.

Misura dell’incentivo

L’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, e dovrà essere applicato su base mensile sino al 31 dicembre 2021, da intendersi secondo il criterio di cassa e, dunque, sulla contribuzione di competenza del mese di novembre 2021.

Il quantum dell’esonero sarà pari al totale della contribuzione datoriale non versata da calcolarsi sul doppio delle ore di trattamenti di integrazione salarialeutilizzati nei mesi citati.

Come di consueto, non saranno oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
  • il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento;

Condizioni di fruizione

Oltre al rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1175, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti la regolarità sugli obblighi contributivi e l’assenza di violazioni alle fondamentali norme a tutela delle condizioni di lavoro, nonché il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve rispettare i divieti di cui all’art. 8, commi da 9 a 11, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, concernenti la materia dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo/licenziamenti collettivi nell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19.

Dovrà, dunque, essere rispettato, sino al 31 dicembre 2021, la disciplina sul divieto di licenziamento voluta dal legislatore per contrastare gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.