Licenziamento collettivo, l’accordo sindacale può ridurre l’indennità di mancato preavviso

La Corte di Cassazione con  ordinanza n 16917 del 15 giugno 2021, ha statuito che deve ritenersi legittimo l’accordo aziendale, raggiunto nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, con il quale le parti hanno concordato la riduzione dell’indennità di mancato preavviso per i dipendenti destinatari del licenziamento, individuati fra quelli più prossimi al pensionamento.
Una Corte d’appello territoriale aveva respinto l’appello proposto da un datore di lavoro avverso la decisione del Tribunale di prime cure, il quale aveva riconosciuto il diritto di un lavoratore alla corresponsione in proprio favore della differenza tra quanto riconosciutogli a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (3 mensilità di retribuzione), all’esito di una procedura di licenziamento collettivo conclusasi con accordo sindacale, e quanto invece previsto dalla contrattazione nazionale di categoria (pari a 6 mensilità).
Ad avviso della Corte, in particolare, in tale ambito la contrattazione decentrata non poteva modificare la disciplina del CCNL in relazione ai trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore, essendo esclusa l’applicabilità dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011 in materia di contrattazione di prossimità.
Per la cassazione della sentenza propone così ricorso il datore di lavoro, lamentandone l’erroneità in relazione all’interpretazione dell’accordo collettivo di mobilità ed alla sua mancata configurazione come “specifica intesa” collettiva di prossimità.
Per la Suprema Corte il ricorso merita accoglimento.
La scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, rimessa ai criteri previsti dagli accordi collettivi stipulati con i sindacati, non prevede alcun potere sindacale di deroga a norme imperative di legge, bensì sostituisce alla determinazione unilaterale dei criteri di scelta, originariamente spettante all’imprenditore nell’esercizio del suo potere organizzativo, una determinazione concordata con i sindacati maggiormente rappresentativi, in tal modo procedimentalizzando il potere datoriale (Corte costituzionale, sentenza n. 268/1994). Ciò, al fine di favorire una gestione concordata della messa in mobilità dei lavoratori e consentire un adattamento dei criteri di individuazione del personale in esubero alle condizioni concrete dei processi di ristrutturazione aziendale. Tali accordi hanno effetti diretti esclusivamente nei confronti dell’imprenditore stipulante, in quanto limite all’esercizio dei suoi poteri, mentre incidono sul singolo prestatore di lavoro solo indirettamente, attraverso l’atto di esercizio del potere datoriale (nella specie, di recesso) in quanto vincolato dalla legge al rispetto dei criteri di scelta concordati in sede sindacale.