Recupero crediti su pensioni: trattenute legittime

L’INPS con il messaggio n. 3187 del 22 settembre 2021 interviene sulle modalità di recupero crediti in favore di soggetti terzi mediante trattenute su pensioni. Nell’ambito delle attività finalizzate al pagamento mensile delle pensioni, l’INPS deve gestire, tra le altre, quelle correlate ai rapporti obbligatori a carico dei titolari dei trattamenti pensionistici.

Processi di recupero crediti c.d. extra ordinem

Le richieste di recupero c.d. extra ordinem, comprese quelle provenienti da Pubbliche amministrazioni per il recupero di eccedenze stipendiali erogate a lavoratori dipendenti, collocati poi in quiescenza, mancano, dei presupposti legali per la relativa applicazione, anche qualora sussista il consenso espresso del pensionato.

In via del tutto eccezionale, le trattenute relative a crediti c.d. extra ordinem già in corso su pensione continueranno a essere gestite secondo le prassi a suo tempo adottate, fino all’estinzione del debito ovvero fino alla cessazione del rapporto di provvista per decesso del titolare della pensione o per qualsiasi altra causa di estinzione del diritto a pensione. La sussistenza di tali trattenute non potrà in ogni caso prescindere dal rispetto delle salvaguardie di legge previste e dovrà soggiacere ad eventuale concorso con altre ritenute, anche successive da considerarsi prioritarie rispetto a quelle operate a tale titolo.

I processi di recupero c.d. convenzionali devono prevedere espressamente obblighi a carico dell’Organismo interessato, delineare un impianto procedimentale che presupponga l’acquisizione del consenso esplicito da parte del pensionato il cui trattamento di pensione sia oggetto di prelievo, nonché stabilire gli oneri a ristoro dei costi che l’Istituto è tenuto a sostenere ai fini dell’azione amministrativa e della realizzazione delle procedure informatiche ad essa specificatamente dedicate.

Recupero crediti erariali su sentenze di condanna della Corte dei Conti

L’esecuzione delle sentenze esecutive di condanna per danno erariale emanate dalla Corte dei Conti trova la sua disciplina nel Codice di giustizia contabile.

Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti nei confronti dei responsabili per danno erariale provvede l’Amministrazione o l’Ente titolare del credito a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, avviando l’azione di recupero del credito mediante una delle seguenti modalità di riscossione:

a) recupero in via amministrativa;

b) esecuzione forzata di cui al Libro III del Codice di procedura civile;

c) iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.