Dichiarazione contributiva ed esonero: regole e procedure per i giornalisti

L’INPGI  con circolare n. 10 del 22 settembre 2021 ha fornito le istruzioni della trasmissione sia della denuncia contributiva che della istanza di esonero, se il lavoratore è in possesso dei relativi requisiti. L’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi, è ammesso nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua.

Comunicazione reddituale

La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito www.inpgi.it attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi nel sito utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati personali.

Casi particolari

In caso di assenza di reddito professionale: sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2020. In tal caso, il giornalista interessato – pur dichiarando l’assenza di reddito autonomo – può procedere al versamento del contributo minimo e/o aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita all’anno 2020, ovvero dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2020.

In presenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: si ricorda che non sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente.

Esonero contributivo

L’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi, è ammesso nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, a favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali entro la data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Sono, quindi, esclusi i professionisti che hanno iniziato la loro attività dal 1/01/2021.

Deve inoltre trattarsi di lavoratori:

– in regola con gli adempimenti contributivi;

– che non hanno presentato domanda per la stessa misura a un’altra forma di previdenza obbligatoria;

– non titolari, nel periodo di esonero (2021), di un contratto di lavoro subordinato (escluso il lavoro intermittente senza diritto a indennità di disponibilità);

. non essere titolare, nel periodo di esonero (2021), di una pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità (in base all’articolo 1 della legge numero 222 del 1984) o di un’altra prestazione previdenziale della stessa natura;

– aver percepito, nel 2019, un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;

– aver avuto, nel 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi pari o superiore al 33 per cento rispetto a quelli del 2019.

Domanda di esonero

I professionisti interessati devono inoltrare, a pena di inammissibilità, apposita domanda di esonero contributivo entro il 31 ottobre 2021. La domanda deve essere predisposta su un modulo in formato telematico on line, compilabile esclusivamente accedendo all’ area riservata agli iscritti del sito www.inpgi.it utilizzando le proprie credenziali.

Ferma restando la scadenza regolamentare per il pagamento della contribuzione a saldo per l’anno 2020, fissata al 31 ottobre, è data facoltà agli iscritti che presentino, o abbiano presentato, l’apposita domanda di esonero contributivo, di sospendere il versamento di una quota di contributo soggettivo a saldo fino al limite complessivo di 3.000 euro, comprensivo dell’eventuale importo non versato a titolo di contributo soggettivo minimo per l’anno 2021.