Infortunio in itinere e danno differenziale

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17967 del 23 giugno 2021, ha stabilito che in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail ex articolo 13 del d.lgs 38/2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato.

La fattispecie oggetto di giudizio ha riguardato il caso di un infortunio in itinere in cui l’ Inail ammetteva il caso alla tutela
indennitaria e, successivamente, interveniva volontariamente nel giudizio promosso dal lavoratore, al fine di esercitare l’azione di surrogazione ai sensi degli articoli 1916 c.c. e 142 del decreto legislativo n. 209 del 2005, chiedendo la condanna dei convenuti.

Gli Ermellini hanno precisato che  il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo cosi ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente.