Smart working, per il regime speciale impatriati conta il luogo effettivo di lavoro

L’Agenzia delle Entrate con la  risposta ad interpello n. 621 del 23 settembre, chiarisce alcuni dubbi circa la compatibilità del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati e i casi di smart working svolti all’estero.

Il chiarimento è stato sollecitato dall’istanza avanzata dal una multinazionale italiana, che a causa dell’emergenza epidemiologica, ha adottato la modalità di svolgimento dell’attività lavorativa flessibili. Di conseguenza, molti lavoratori si sono trovati a svolgere l’attività lavorativa in un luogo diverso da quello previsto dal contratto di lavoro.

Con riferimento al caso specifico di un dipendente olandese, che nel corso del 2020 ha lavorato in remoto all’estero più di 184 giorni, la società istante chiede di sapere se il reddito relativo ai giorni di lavoro svolti nei Paesi Bassi sia, comunque, da considerare come reddito prodotto in Italia e possa beneficiare dell’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati di cui all’articolo 16, comma 1, del Dlgs n. 147/2015. Ciò, anche in mancanza del rispetto del requisito della prevalenza dell’attività svolta in Italia nel corso dell’anno.

Inoltre, chiede di sapere, nel caso in cui il reddito fosse imponibile in Olanda, se il dipendente, effettivamente residente in Italia in base all’articolo 2 del Tuir, possa fruire del credito per le imposte estere, anche in caso di applicazione del regime degli impatriati.

La multinazionale, in qualità di sostituto d’imposta, ritiene di potere applicare l’agevolazione fiscale ai redditi erogati al dipendente nell’anno di imposta 2020.

Per fruire del trattamento agevolato è necessario che il lavoratore:

  • si trasferisca in Italia;
  • non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  • svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.

Nel tempo è stato ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, soprattutto con riguardo ai requisiti soggettivi e oggettivi di accesso.

Riguardo proprio a questi, l’Agenzia ricorda come già nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, è stato precisato che il requisito che l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio dello Stato deve essere verificato in relazione a ciascun periodo d’imposta e risulta soddisfatto se l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno. Viceversa, se il requisito sussiste solo per alcuni dei periodi di imposta compresi nel quinquennio per il quale è possibile fruire del beneficio, il lavoratore potrà fruirne per i soli anni in cui il requisito sarà soddisfatto.

Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ribadisce l’importanza della presenza fisica del lavoratore, negando la spettanza dell’agevolazione fiscale.

Infatti, il requisito dell’attività lavorativa svolta prevalentemente nel territorio dello Stato è da considerare imprescindibile per accedere alla disciplina agevolativa.

Inoltre, l’Agenzia chiarisce che per “luogo di prestazione” dell’attività lavorativa, nella particolare ipotesi dello smartworking, bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.

Pertanto, considerato il fatto che – nel caso del dipendente olandese – i redditi erogati al dipendente non sono stati prodotti nel territorio dello Stato e che per il periodo di imposta 2020 l’attività lavorativa non è stata svolta prevalentemente nel territorio dello Stato, l’Agenzia ritiene che l’Istante non possa applicare l’agevolazione fiscale di cui all’articolo 16, comma 1, del Dlgs n. 147/2015.

Infine, il contribuente, considerato fiscalmente residente in Italia secondo le previsioni dell’articolo 2 del Tuir, potrà fruire del credito per le imposte estere nei limiti e alle condizioni previste nell’articolo 165 del Tuir.