Prestazione aggiuntiva mesotelioma: come richiederla nel 2021

L’INAIL con la  circolare n. 25 del 27 settembre 2021, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni riguardo la prestazione aggiuntiva alla rendita a favore dei malati di mesotelioma professionale o dei loro superstiti.

La prestazione aggiuntiva è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base della normativa vigente.

La legge di bilancio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha previsto che il pagamento della stessa avvenga mensilmente in un’unica soluzione, unitamente al rateo di rendita in godimento, superando il sistema precedente degli acconti e dei successivi saldi. La legge, inoltre, ha fissato direttamente l’importo della prestazione nella misura del 15% della rendita in godimento e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso.

Presentazione delle domande

Il malato o gli eredi devono presentare o far pervenire alla Sede INAIL competente in base al domicilio, con raccomandata a/r o pec, apposita domanda per l’accesso alla prestazione, redata sulla modulistica fornita in allegato alla circolare e corredata della documentazione indicata nella modulistica stessa.

La prestazione è erogata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata alla domanda medesima risulta completa. Qualora la domanda o la documentazione richiesta risulti incompleta, l’Istituto invita l’interessato a fornire le necessarie integrazioni entro il termine ordinatorio di 15 giorni. Il procedimento per la corresponsione della prestazione in esame resta sospeso fino alla data di integrazione della documentazione mancante.

Soppressione dell’addizionale a carico delle imprese La legge di bilancio 2021 prevede inoltre, con decorrenza 1° gennaio 2021, la soppressione dell’addizionale a carico delle imprese.