Sospensione e assegni straordinari: modalità di erogazione e durata
L’INPS, con la circolare n. 142 del 27 settembre 2021, fornisce indicazioni in merito alle decorrenze da attribuire alle pensioni dei titolari di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e di prestazioni di accompagnamento alla pensione (c.d. isopensione), con decorrenza entro il 1° gennaio 2019.
Decorrenza delle pensioni
Per il biennio 2021-2022 gli incrementi della speranza di vita sono pari a zero: per coloro che hanno avuto accesso agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione in argomento entro il 1° gennaio 2019, la maturazione dei requisiti contributivi, per la pensione anticipata, è fissata a 42 anni e 3 mesi per le donne e a 43 anni e 3 mesi per gli uomini e la maturazione del requisito anagrafico, per la pensione di vecchiaia, è fissata a 67 anni.
Prestazioni di accompagnamento alla pensione
Per i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° gennaio 2019, viene modificata la durata del periodo di corresponsione delle prestazioni e della contribuzione correlata eventualmente dovuta.
L’INPS provvederà pertanto all’erogazione delle prestazioni in relazione alle variazioni dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
Per il biennio 2021-2022, l’isopensione è dovuta fino alla data di maturazione del requisito anagrafico di 67 anni (non più di 67 anni e 3 mesi) ovvero fino alla maturazione del requisito contributivo di 42 anni e 3 mesi per le donne (non più di 42 anni e 6 mesi) o 43 anni e 3 mesi per gli uomini (non più di 43 anni e 6 mesi). La contribuzione correlata è dovuta fino alla data di maturazione dei predetti requisiti.
Titolari di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà
I titolari, entro il 1° gennaio 2019, di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà, in caso di esodo, possono usufruire dell’assegno straordinario fino alla scadenza inizialmente stabilita.