Assegno ordinario del Fondo attività professionali: come e quando presentare domanda

L’INPS ha pubblicato, il messaggio n. 3240 del 28 settembre 2021 che contiene le indicazioni utili alla presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo di solidarietà per le attività professionali.

Il Fondo di solidarietà ha lo scopo di fornire ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, che occupano più di 3 dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro a sostegno del reddito, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Il Fondo provvede all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Assegno ordinario: durata e causali

L’assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà per le attività professionali ha una durata differenziata in relazione al numero dei dipendenti del datore interessato.

Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa possono avere una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile mentre per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile ma solo limitatamente alle causali di:

– riorganizzazione aziendale;

– crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;

– contratto di solidarietà.

L’assegno ordinario del Fondo è previsto pertanto per un massimo di 12 mesi in un biennio mobile (con la previsione di altre 26 settimane per le attività oltre i 15 dipendenti).

Per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Gli interventi a sostegno del reddito sono garantiti dal Fondo ai dipendenti dei datori di lavoro nel settore delle attività professionali, inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con l’esclusione dei dirigenti.

Termini di presentazione della domanda

La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata, per via telematica, alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

L’INPS specifica che si tratta di termini di natura ordinatoria; il mancato rispetto non comporta la perdita del diritto alla prestazione, ma:

– nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della domanda

– nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.

L’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

N.B. Le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021.

Ai soli fini della presentazione della domanda, in fase di prima applicazione, il periodo intercorrente tra la data del 5 maggio e il 28 settembre 2021 è neutralizzato e quindi la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è fissata in coincidenza con quest’ultima data. Con riferimento, invece agli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi a partire dal 28 settembre 2021, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Domanda di assegno ordinario con causale “COVID-19”

I datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, in ragione del periodo transitorio legato all’avvio della piena operatività del Fondo medesimo, dovevano continuare a presentare le domande di assegno ordinario per l’emergenza da COVID-19 al Fondo di integrazione salariale (FIS), ai Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige (per i datori di lavoro che hanno deciso di aderire al Fondo di solidarietà per le attività professionali o, in relazione al requisito dimensionale del datore di lavoro, presentare domanda di cassa integrazione in deroga, mentre le eventuali domande di assegno ordinario per le causali non “COVID-19” dovevano essere presentate al Fondo di appartenenza.

Dal 1° gennaio 2021, anche le domande con causale “COVID-19” devono essere finanziate prioritariamente con le risorse proprie di ciascun Fondo. Pertanto, a partire 28 settembre 2021, i datori di lavoro appartenenti al Fondo in esame, inquadrati con c.a. “0S”, sono tenute a presentare, al Fondo medesimo, anche le domande con causale “COVID-19”.

La procedura, unica per tutti i Fondi di solidarietà, consente ai datori di lavoro l’invio telematico della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario.

Il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS tra i “Servizi per le aziende e consulenti”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare nel menu interno il servizio “CIG e Fondi di solidarietà” – “Fondi di solidarietà”.

A tutte le istanze presentate l’Istituto associa un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici) che deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online.

Finanziamento del Fondo di solidarietà

Per il finanziamento delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà, le aziende sono obbligate a versare:

– un contributo ordinario nella misura dello 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti;

– un contributo ordinario dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;

– il contributo addizionale nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione, interamente a carico del datore di lavoro.

Ai datori di lavoro interessati dovranno è assegnato il codice di autorizzazione (c.a.) “0S” che sostituisce il codice di autorizzazione del Fondo di provenienza (“0J” connotante gli iscritti al FIS).

Tabella – Compatibilità assegno ordinario con altre tutele

 Assegno ordinario
MalattiaPrevale indennità di malattia
Infortunio e malattia professionalePrevale indennità di infortunio
MaternitàPrevale indennità di maternità
Invalidità civileCumulabile entro i limiti di reddito minimo