Trasferimento dei lavoratori: datore non tenuto a indicare i motivi

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 19143 del 6 luglio 2021 ha precisato che in materia di trasferimento del lavoratore, il datore di lavoro non è tenuto a osservare alcun obbligo

di forma per la comunicazione del relativo provvedimento né a fornire al dipendente l’indicazione dei motivi della decisione.

Se convenuto in giudizio, egli ha l’onere di allegare e provare le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento nonché il rispetto, soprattutto nei casi che abbiano riguardato un numero rilevante di dipendenti, dei principi di buona fede e correttezza.

Nella vicenda di specie, la Corte territoriale aveva ritenuto che la comunicazione con cui l’azienda aveva informato il dipendente della sussistenza del trasferimento di una delle sue strutture non fosse, da sola, elemento esaustivo e sufficiente a suffragare la motivazione posta alla base dello spostamento.

La società si era rivolta alla Cassazione, davanti alla quale aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., atteso che le norme sul trasferimento dei lavoratori non impongono al datore di lavoro di seguire una particolare forma per comunicare il provvedimento né di spiegare ai dipendenti le ragioni della propria scelta imprenditoriale.

Gli Ermellini hanno precisato che il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad alcun onere di forma e non deve necessariamente contenere l’indicazione dei motivi, né il datore è obbligato a rispondere al lavoratore che, eventualmente, li richieda.

E’ sulla base di tali assunti che la Suprema corte ha annullato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano dichiarato l’illegittimità del provvedimento di trasferimento di un lavoratore adottato dalla Srl datrice di lavoro essendo sufficiente che il trasferimento costituisca una delle ragionevoli scelte adottabili sul piano tecnico, organizzativo e produttivo.

La decisione impugnata, in definitiva, è stata cassata, non risultando conforme ai consolidati principi sopra richiamati.