Bonus tessile, moda e accessori: definiti i codici ATECO delle imprese beneficiarie del credito d’imposta

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 29 settembre 2021 il decreto 27 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico che indica i criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta.

Si tratta in particolare del credito d’imposta riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) riconosciuto nella misura del trenta per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

L’obiettivo è quello di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022, che costituiscono limiti di spesa.

Il decreto stabilisce i criteri per l’individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta. In particolare indica nel dettaglio (art. 2), i codici ATECO 2017 dei soggetti, esercenti attività d’impresa, operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) che possono usufruire del beneficio.