Giusta causa di licenziamento per condotta contraria al minimo etico
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 19588 del 9 luglio 2021 ha chiarito che la predeterminazione dell’illecito e l’affissione del codice disciplinare sono superflue nelle ipotesi di comportamento contrario al c.d. minimo etico, laddove, ossia, la condotta addebitata sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito.
Nella vicenda al vaglio della Corte veniva confermato il disciplinare per giusta causa impartito a una lavoratrice, dipendente di banca.
La dipendente, in particolare, insisteva sulla mancata correlazione tra infrazioni e sanzioni disciplinari nell’ambito del codice disciplinare del datore di lavoro.
Alla stessa era stato contestato di aver consentito, in qualità di quadro direttivo e direttrice di filiale, numerose operazioni irregolari in posizione di conflitto di interesse con la banca, senza effettuare le dovute valutazioni ai fini della normativa antiriciclaggio.
Tutti gli addebiti erano stati ritenuti provati dalla Corte territoriale, la quale aveva anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente.
Era emerso, inoltre, che le predette condotte erano connotate da intenzionalità finalisticamente orientata a mettere all’incasso polizze assicurative di una cliente, procurando, mediante la modifica del beneficiario, un ingiusto profitto alla madre della lavoratrice.
Pertanto in riferimento al caso di specie gli Ermellini hanno confermato la statuità del licenziamento per condotta contraria al minimo etico.