Modifica alla disciplina del subappalto: indicazioni operative

Come noto e come pubblicato nella nostra newsletter del 8 ottobre 2021 l’INL con  nota 1507 del 6 ottobre 2021, ha offerto chiarimenti su quanto previsto dall’articolo 49, D.L. 77/2021 (conv. da L. n. 108/2021), che ha modificato l’articolo 105, comma 14, D.Lgs. 50/2016, relativo alla regolamentazione del subappalto in ambito pubblico.
Più in particolare si richiama l’attenzione su quanto previsto dal comma 1 lett. b) punto 2 dell’art. 49 che ha modificato il comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, introducendo un periodo ai sensi del quale “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.

In altri termini, alle condizioni previste dal nuovo comma 14, è stata introdotta una misura di garanzia per i lavoratori dipendenti del subappaltatore che svolgano determinate attività in ragione dell’appalto.

Precisamente, le attività oggetto di subappalto devono essere ricomprese nell’oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, quindi, marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o al servizio complessivamente appaltato, oppure far parte della categoria prevalente ossia, come previsto dall’art. 3 comma 1 lett. oo-bis), “la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara”. In questo ultimo caso, tuttavia, le lavorazioni devono essere incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Ricorrendo le predette condizioni la norma assicura quindi, ai lavoratori in questione, trattamenti

economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato.

In particolare tale disposizione va letta in stretta connessione con quanto stabilito dall’art. 30, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, in tema di principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, secondo il quale “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture

oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.

In altre parole, ciò che conta è essenzialmente l’oggetto  del contratto di appalto ed è ad esso che occorre riportarsi nella selezione del CCNL.

Alle condizioni previste dal nuovo comma 14, è stata quindi  introdotta una misura di garanzia per i lavoratori dipendenti del subappaltatore che svolgano determinate attività in ragione dell’appalto: le attività oggetto di subappalto devono essere ricomprese nell’oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, quindi, marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o al servizio complessivamente appaltato, oppure far parte della categoria prevalente ossia, come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera oo-bis), “la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara”. In quest’ultimo caso, tuttavia, le lavorazioni devo essere incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Individuato il contratto collettivo di riferimento, applicato dal contraente principale, va quindi verificata la ricorrenza delle condizioni normative stabilite dal comma 14 dell’art. 105:ove ne sia riscontrata la ricorrenza il subappaltatore ha l’obbligo di “riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale” in relazione alle medesime attività lavorative.

Pertanto, laddove, nell’ambito dell’attività di vigilanza, si riscontrino, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi (ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal Ccnl applicato dall’appaltatore, è possibile adottare provvedimento di disposizione ex articolo 14, D.Lgs. 124/2004, volto a far adeguare il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto. L’adeguamento retributivo comporta una rideterminazione dell’imponibile ai fini contributivi, che dà luogo ai conseguenti recuperi. Infine, l’Inl ricorda che sui differenziali retributivi e contributivi non corrisposti si consolida il c.d. regime di «responsabilità solidale» (art. 29 del dlgs n. 276/2003 e art. 1676 del codice civile).