Subappalto, stop a condizioni inferiori ai lavoratori

L’INL con la nota 1507 del 6 ottobre 2021 ha reso noto che le tutele che spettano negli appalti pubblici ai dipendenti delle ditte subappaltatrici  devono essere non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente, in ragione del CCNL dal medesimo applicato. L’eventuale inosservanza di tale norma potrà essere oggetto di “disposizione” da parte degli ispettori del lavoro.

Nel documento di prassi, l’Istituto riepiloga in favore degli ispettorati territoriali le novità introdotte dall’art. 49 del D.L. n. 77/2021, nella parte in cui, modificando l’art. 105, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), collega la garanzia economica dei dipendenti del subappaltatore, nei termini sopra richiamati, “qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.

L’art. 30 del codice degli appalti precisa che per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni deve essere garantito al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione.

Laddove vengano riscontrate, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi, quali ferie, permessi, orario di lavoro, tipologie contrattuali, condizioni inferiori a quelle previste dal CCNL applicato dall’impresa appaltatrice, poiché questa irregolarità non ha sanzione specifica, l’ispettore ha la possibilità di adottare, a carico del subappaltatore, il provvedimento di disposizione (art. 14 del Dlgs 124/2004).

Tale norma è intesa a far applicare il trattamento normativo ed economico per tutto il periodo di svolgimento del subappalto e alla conseguente rideterminazione dell’imponibile contributivo ai fini assicurativi e previdenziali, coinvolgendo, lo stesso appaltatore, quale responsabile in solido.