Assenza ingiustificata per 10 giorni: licenziamento con preavviso

La Corte di Cassazione  con ordinanza 22819 del 12 agosto 2021 ha statuito che è legittimo il licenziamento disciplinare della dipendente che, avendo superato il periodo di aspettativa, non si presenti sul posto di lavoro una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza.

E’ stato definitivamente confermato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo che un datore di lavoro aveva irrogato a una propria dipendente per assenza ingiustificata dal lavoro protattasi per 10 giorni.

Al rientro da un’assenza per maternità e per fruizione di congedi parentali, la lavoratrice, con mansioni di Capo treno, era stata collocata in ufficio, all’esito di visita medica che l’aveva dichiarata temporaneamente idonea alle attività non attinenti alla sicurezza.

Successivamente, la stessa era caduta in malattia e parte datoriale le aveva comunicato l’imminente scadenza del periodo di comporto, informandola della possibilità di usufruire di un periodo di aspettativa per motivi di salute, aspettativa che la dipendente aveva poi fruito.

Alla scadenza di questo periodo, era stato sollecitato, alla prestatrice, di presentarsi in azienda per poi essere sottoposta, nei giorni successivi, a visita medica.

La lavoratrice, che aveva precedentemente manifestato la volontà di non tornare negli uffici presso cui era stata da ultimo assegnata, non si era presentata sul luogo di lavoro, né quel giorno né in quelli successivi, senza alcuna giustificazione.

La dipendente si era quindi rivolta alla Suprema corte, lamentando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41, comma 2 del d.lgs 81/2008  e deducendo che la visita medica deve essere precedente alla ripresa del lavoro in quanto atta a verificare l’idoneità alla mansione, essendo strettamente funzionale alla corretta e sicura ripresa dell’attività lavorativa.

Non può ritenersi comunque consentito, al dipendente, di astenersi anche dalla presentazione sul posto di lavoro, una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza.

Tale presentazione, infatti, è da considerare momento distinto dall’assegnazione alle mansioni, in quanto diretta a ridare concreta operatività al rapporto e ben potendo comunque il datore, nell’esercizio dei suoi poteri, disporre, quantomeno in via provvisoria e in attesa dell’espletamento della visita e della connessa verifica di idoneità, una diversa collocazione del proprio dipendente all’interno dell’organizzazione di impresa.

Pertanto in riferimento al caso di specie gli Ermellini hanno statuito la legittimità del licenziamento della dipendente.