Lavoratore invalido- aspettativa prolungata in assenza di mansioni adeguate
La Corte di Cassazione con ordinanza 23137 del 19 agosto 2021 ha statuito che è possibile prolungare il periodo di sospensione con aspettativa non retribuita del dipendente invalido se non si ha posto dove ricollocarlo.
E’ stata definitivamente rigettata la domanda proposta da una lavoratrice ai fini della condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno dalla stessa asseritamente subito.
La dipendente, invalida, lamentava che parte datoriale non avesse provveduto, pur disponendo di mansioni adeguate alle proprie condizioni di salute, pregiudicate da precedenti infortuni, alla sua tempestiva reintegrazione in servizio, prolungando illegittimamente il periodo di sospensione con aspettativa non retribuita.
Secondo la valutazione della Corte d’appello, tuttavia, l’istruttoria espletata non aveva consentito di accertare, in modo convincente, né l’esistenza né la disponibilità di ulteriori mansioni compatibili con le condizioni di salute e le relative prescrizioni mediche.
Questo fino a quando alla dipendente era stato offerto di essere adibita, con orario ridotto, al servizio “taxi”, servizio cui la stessa, peraltro, aveva inizialmente rifiutato.
La donna si era rivolta alla Suprema corte lamentando, tra gli altri motivi, che i giudici di appello non avessero correttamente applicato le regole sull’onere della prova in ordine alla ricorrenza della possibilità di ripresa del servizio in anticipo rispetto alla data in cui la stessa le era stata offerta, onere che, a suo dire, era stato posto integralmente a suo carico.
Pertanto in riferimento al caso di specie la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della dipendente.