Il diritto al trasferimento ex Legge 104 non è assoluto e illimitato

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 22885 del 13 agosto 2021 ha chiarito che il diritto del lavoratore a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile da curare non è un diritto assoluto ma una possibilità.

Nella fattispecie al vaglio della Corte una dipendente pubblica,  proponeva ricorso volto a far accertare il proprio diritto ad ottenere, ai sensi del richiamato art. 33, comma 5, il trasferimento presso la sede più vicina al domicilio della madre, portatrice di handicap grave, che la stessa assisteva.

A fronte delle doglianze con cui la lavoratrice aveva impugnato, in sede di legittimità, la decisione della Corte territoriale di conferma del diniego, gli Ermellini hanno sottolineato come la norma di riferimento fosse stata correttamente interpretata dai giudici di merito.

Per come ribadito, infatti, dalla giurisprudenza della Cassazione, il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto ed illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto “disponibile” tramite un provvedimento di copertura del posto “vacante”.

In particolare, è stato anche sottolineato come l’esercizio di tale diritto non possa ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non possa tradursi in un danno per l’interesse della collettività.

Nel caso esaminato quindi  è stato ritenuto che la Corte territoriale avesse fatto corretta applicazione di tali principi, avendo affermato che il diritto al trasferimento sussistesse in presenza del requisito della “vacanza” del posto e qualora il posto fosse stato anche reso “disponibile” dalla decisione organizzativa della PA di coprire il posto vacante.