Assegno invalidità non spettante se si svolge attività lavorativa

L’INPS, con il messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021, recepisce il parere della Corte di Cassazione, secondo cui il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale dell’assegno di invalidità, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

L’assegno mensile di invalidità spetta ai soggetti con percentuale di invalidità e riduzione della capacità lavorativa tra il 74% ed il 99%, per un importo pari a 286,81 euro, nel rispetto di determinati limiti di reddito, e soggetto a rivalutazione annuale.

La giurisprudenza di legittimità, quindi, è costante nel ritenere che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto alla percezione dell’assegno mensile di invalidità.

L’assegno mensile, ribadisce l’Istituto, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.