Principio dell’irriducibilità della prestazione
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23329 del 24 agosto 2021 ha stabilito che il principio di irriducibilità della retribuzione è applicabile esclusivamente ai rapporti di lavoro dipendente e non può essere esteso ai rapporti che, per effetto di sentenza o di accordo tra le parti, siano stati convertiti in rapporti di lavoro subordinato solo in un secondo momento.
La decisione trae origine dal caso di una lavoratrice che aveva intrattenuto con la medesima azienda tre differenti rapporti: un primo rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, un susseguirsi di collaborazioni a progetto e un ultimo rapporto di lavoro dipendente in somministrazione.
A causa della loro irregolarità, e stante la equivalenza delle mansioni svolte, le collaborazioni a progetto erano state riconvertite ex post in un unico rapporto dipendente a tempo indeterminato, con conseguente riconoscimento di tutte le garanzie correlate.
Allo stesso rapporto a tempo era stato ricondotto anche l’ultimo contratto in somministrazione che, tuttavia, prevedeva il riconoscimento di una retribuzione ben inferiore rispetto a quella percepita durante il periodo di collaborazione.
La Corte di Cassazione, rispondendo alle rimostranze della lavoratrice, ha negato la possibilità di applicare a questo caso il principio di irriducibilità della sanzione in quanto “non può presumersi che le parti abbiano inteso imputare a paga base per lavoro subordinato un corrispettivo pattuito per una prestazione d’opera, contestualmente, qualificata autonoma”.
Inoltre, viene chiarito che “la irriducibilità della retribuzione, può essere logicamente riferita al solo caso di un accordo sulla retribuzione concluso all’interno di un rapporto di lavoro legittimo, qualificato fin dall’inizio come subordinato; rispetto al quale non può concepirsi un controllo sull’esercizio dello ius variandi del datore di lavoro rispetto alla concreta attuazione del medesimo rapporto di lavoro subordinato e all’evoluzione del trattamento economico.”