Comitati per il lavoro: legittimità e termini di proposizione del ricorso

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1551 del 13 ottobre 2021, fornisce alcune indicazioni ai Comitati chiamati a decidere sui ricorsi amministrativi “avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro”.

Qualificazione del rapporto di lavoro

L’Ispettorato ricorda che la “sussistenza” del rapporto di lavoro va riferita agli accertamenti che abbiano ad oggetto l’instaurazione di rapporti di lavoro di cui il ricorrente neghi l’esistenza. A tale ambito vanno ricondotti i casi di illiceità del distacco transnazionale e di tirocinio riconducibile a rapporto di lavoro subordinato. Al contrario, la competenza va esclusa e la decisione del Comitato dovrà essere di inammissibilità nelle ipotesi di esternalizzazioni illecite.

La “qualificazione” del rapporto di lavoro va riferita alle ipotesi in cui, benché non sia controversa la sussistenza del rapporto, l’organo ispettivo abbia contestato la sua qualificazione in relazione alla tipologia contrattuale utilizzata.

Criteri di ammissibilità del ricorso

È ritenuto ammissibile il ricorso avverso verbali di accertamento che comportino la riconduzione delle prestazioni lavorative al lavoro subordinato o quelli che, pur nell’ambito della subordinazione, operino una diversa qualificazione. Non si ritiene che rientrino nelle competenze del Comitato gli accertamenti sul regime orario effettivo della prestazione lavorativa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (accertamento orario full-time in luogo del part-time).

Profili operativi di carattere generale

Dalla presentazione tempestiva del ricorso decorrono quindi i 90 giorni concessi al Comitato per decidere: decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto”. Al superamento dei 90 giorni e pur a fronte del “silenzio significativo” è sempre possibile, da parte del Comitato, l’adozione di una decisione espressa purché la stessa intervenga entro un arco temporale ragionevolmente contenuto rispetto alla scadenza del termine.