Fondo pensione lavoratori spettacolo: ambito applicazione dell’obbligo contributivo
L’INPS, con la circolare n. 155 del 20 ottobre 2021, si occupa dell’obbligo assicurativo, a decorrere dall’1 luglio 2021, verso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che riguarda anche le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie professionali:
a) attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
Fermo il necessario presupposto dell’appartenenza del lavoratore a una delle categorie professionali, con le disposizioni introdotte dal decreto Sostegni bis, l’obbligo contributivo verso la gestione spettacolo sorge in relazione ai soggetti già iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo ogni qualvolta questi svolgano una delle specifiche attività, diverse da quelle tipiche del settore dello spettacolo.
Insegnamento e formazione
L’obbligo assicurativo verso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si applica a tutti i soggetti risultino già iscritti, nelle ipotesi in cui svolgano attività di insegnamento o di formazione retribuite nei confronti di pubbliche Amministrazioni ovvero nei confronti di enti accreditati presso di esse. Per attività retribuite di formazione si intendono non solo quelle aventi ad oggetto la formazione impartita bensì anche quelle riguardanti la formazione ricevuta laddove, a fronte di tali attività di formazione “passiva”, il lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo percepisca una qualche forma di retribuzione.
A tal fine è necessario che l’attività di insegnamento e formazione abbia ad oggetto le medesime discipline (ovvero abbia ad oggetto le medesime attività) per le quali il soggetto che le esercita risulti già iscritto e, in ogni caso, occorre che la materia di insegnamento sia strettamente connessa alle attività tipiche per le quali generalmente è già prevista l’assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Pertanto, l’obbligo contributivo insorge con esclusivo riferimento a quei soggetti che, in qualità di lavoratori dello spettacolo, svolgano una ulteriore attività di insegnamento e formazione riconducibile in senso lato alla propria categoria professionale preventivamente individuata.
Diversamente, nel caso di lavoratori appartenenti alle categorie “generiche” quali truccatori, maestranze e tecnici, per i quali l’iscrizione al FPLS derivi dallo svolgimento di prestazioni direttamente connesse con la realizzazione e la produzione di spettacolo, l’obbligo insorge ogni qualvolta essi siano chiamati a svolgere attività di insegnamento e formazione corrispondente alla qualifica professionale rivestita in ragione dell’attinenza dell’attività all’ambito dello spettacolo.
Spettacoli ed eventi
Si tratta delle attività promozionali non assoggettabili a contribuzione in base alla normativa vigente, a prescindere dai tratti distintivi del datore di lavoro e/o dal suo scopo istituzionale così come dalla natura giuridica pubblica o privata dell’azienda. E’ sufficiente dunque la mera partecipazione del lavoratore già iscritto al FPLS ad un qualsiasi evento di carattere promozionale come individuato dalla norma, senza che abbia rilevanza lo svolgimento in concreto delle attività/mansioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza.
Anche nei casi in cui l’attività promozionale dell’evento (riconducibile allo spettacolo o meno) venga resa dal lavoratore già iscritto nei confronti di un utilizzatore/committente che abbia come propria attività istituzionale l’organizzazione o la diffusione di spettacoli, sussiste in ogni caso l’obbligo contributivo verso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Istruzioni operative
Il datore di lavoro è tenuto a compilare l’elemento “CodiceQualifica” della sezione “DatiParticolari” del flusso UniEmens utilizzando uno dei seguenti codici:
– 901 per le attività di insegnamento/formazione lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento a) del D.M. 15 marzo 2005;
– 902 per le attività di insegnamento/formazione lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento b) del D.M. 15 marzo 2005;
– 903 per le attività promozionali rese da lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento a) del D.M. 15 marzo 2005;
– 904 per le attività promozionali rese da lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento b) del D.M. 15 marzo 2005.
I flussi che espongono i nuovi “CodiciQualifica” potranno essere inviati a partire dal 1° novembre 2021.