Domande di esonero contributivo dei professionisti: più tempo per le domande di esonero

Il ministero del lavoro con un comunicato del 18 ottobre2021 in  risposta ad alcuni quesiti posti dall’Associazione degli Enti previdenziali (Adepp). ha reso noto  che ci sarà qualche giorno in più per presentare le domande di esonero contributivo parziale alle Casse di previdenza privatizzate da parte dei propri iscritti.

Il termine, perentoriamente fissato al 31 ottobre 2021 slitta infatti al 2 novembre prossimo.

Lo stesso Dicastero ha inoltre comunicato che potranno essere oggetto di esonero, fino al limite massimo complessivo di 3.000 euro previsto dal legislatore, anche i contributi di maternità.

E le novità per i professionisti interessati a presentare domanda di esonero non finiscono qui. Riassumiamole brevemente, ricordando cosa fare per rispettare l’imminente scadenza e fruire del beneficio contributivo concesso per il 2021.

Esonero contributivo: quadro normativo

La legge di Bilancio 2021 ha previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle casse private particolarmente danneggiati dalla crisi pandemica.

Esonero contributivo: quando e a chi spetta

Possono presentare domanda di esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 i professionisti iscritti alle Casse di previdenza privata in data antecedente il 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021), che:

  • abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
  • abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Per tutto il periodo oggetto di esonero, i professionisti inoltre non devono risultare titolari di contratto di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) nonchè di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

L’esonero contributivo spetta a condizione che il professionista sia in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

La regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. Esonero contributivo: misura e limite di spesa

Il limite di spesa complessivamente destinato alla misura è di 2.500 milioni di euro, di cui 1000 milioni di euro destinati ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Il limite massimo individuale di esonero teoricamente concedibile è di 3.000 euro su base annua. Per la misura effettivamente spettante occorrerà però attendere un successivo decreto che, quantificato l’ammontare complessivo delle agevolazioni da erogare, definirà quali criteri e modalità seguire nel riconoscimento del beneficio contributivo.

Viene inoltre reso noto che anche la contribuzione di maternità 2021 rientra tra i contributi oggetto di esonero parziale. Pertanto saranno oggetto di esenzione, fino a  3.000 euro, l’ammontare complessivo del contributo soggettivo e del contributo di maternità dovuti per l’anno 2021.

In caso di rapporto di lavoro subordinato o di pensionato per un periodo inferiore all’anno, l’esonero è concesso solo per i mesi totalmente privi di altra copertura previdenziale/pensione e l’importo spettante sarà conseguentemente riproporzionato.

Il requisito del calo del fatturato per i soggetti che hanno iniziato l’attività professionale nel corso del 2019 deve essere verificato sulla base dell’importo medio mensile 2020 rispetto a quello del 2019.

Gli iscritti che nel periodo di imposta 2019 non hanno conseguito né un reddito né un fatturato sono esclusi dall’esonero parziale.

Da ultimo, ai fini della regolarità contributiva, il termine del 31 ottobre 2021 per effettuare i versamenti slitta anch’esso al 2 novembre 2021.

A seguito dei chiarimenti del Ministero, la Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti, CNPADC, ha comunicato ai propri iscritti che la domanda di esonero parziale per l’anno 2021 può essere presentata fino al 2 novembre 2021 utilizzando esclusivamente il servizio online DEC attivo disponibile nei servizi online dell’area riservata.

Per l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, ENPACL, le domande devono essere presentate fino al 2 novembre 2021 con la comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020 al cui interno è contenuta una apposita pagina web.

Per i professionisti iscritti a Inarcassa, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, la domanda può essere presentata entro il 2 novembre 2021 esclusivamente in via telematica tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata.