Fondo solidarietà trasporto aereo: remissione in termini per le istanze CIG in deroga
L’INPS, con il messaggio n. 3576 del 21 ottobre 2021, torna ad occuparsi della prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga previsto dalla Legge di bilancio 2021. La norma prevede che le domande di accesso alla nuova prestazione integrativa siano subordinate al rilascio del provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione in deroga (CIGD) e presentate, a pena di decadenza, entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento medesimo. Al fine di evitare ritardi nell’erogazione del trattamento, con il successivo messaggio n. 1761 del 30 aprile 2021, tale termine è stato modificato e fissato alla fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di CIGD richiesto e non prima di 15 giorni dall’inizio dello stesso.
Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ha, tuttavia, rappresentato la difficile situazione in cui versano molte aziende del settore che, attenendosi, in buona fede, al dettato della circolare n. 28/2021, hanno presentato l’istanza di accesso al Fondo per la prestazione in esame entro l’originario termine di 60 giorni dal provvedimento autorizzatorio del trattamento di integrazione salariale in deroga, incorrendo così nella decadenza dei termini di presentazione della domanda e, quindi, nel rigetto della prestazione integrativa accessoria.
Preso atto di ciò, l’Istituto comunica che tutte le domande di accesso alla prestazione integrativa della CIGD presentate dalle aziende oltre il termine di cui al messaggio n. 1761/2021, ma nel rispetto di quello previsto dalla circolare n. 28/2021 (ossia entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento di autorizzazione della CIGD), saranno considerate nei termini e istruite nelle modalità ordinarie.