Greenpass50+: come funziona il servizio
L’INPS ha introdotto, nella sezione “Servizi” del proprio portale istituzionale, una nuova procedura di verifica automatizzata delle certificazioni verdi Covid-19, integrata con la Piattaforma Nazionale DGC. Il sistema, che è accessibile unicamente ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti, consente, previo accreditamento dell’azienda e individuazione dei verificatori incaricati, di sottoporre a controllo automatico tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro o in smart working e conserva traccia dell’avvenuta verifica del green pass per le successive 24 ore.
L’INPS ha reso nota l’attivazione del servizio “Greenpass50+”, accessibile sul sito dell’Istituto:
– mediante la funzione di ricerca, digitando “Greenpass50+”
– al percorso raggiungibile sul sito istituzionale tramite il seguente percorso: – Prestazioni e Servizi – Servizi, nell’elenco alfabetico dei servizi alla lettera “G”
– all’interno della sezione Prestazioni e Servizi del portale – Prestazioni, all’interno della scheda prestazione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, nell’elenco alfabetico alla lettera “A”.
Le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile.
N.B. Il lavoratore che non risulti in possesso di una Certificazione verde COVID-19 in corso di validità ha comunque diritto di richiedere che la verifica della propria Certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione mobile VerificaC19.
Il servizio telematico di verifica predisposto dall’INPS che si articola in tre fasi:
– accreditamento: i datori del lavoro accreditano l’azienda al servizio di verifica del green-pass e indicano i c.d. “Verificatori”;
– elaborazione: l’INPS accede alla Piattaforma Nazionale-DGC per il recupero dell’informazione del possesso del green-pass da parte dei dipendenti delle aziende che hanno aderito al servizio;
– verifica: i “Verificatori” accedono al servizio per la verifica del possesso del green-pass dei dipendenti delle aziende accreditate, dopo aver selezionato i nominativi per i quali verificare il possesso del green-pass.
Fase di accreditamento
I datori di lavoro, anche mediante gli intermediari delegati, accreditano l’azienda e specificano i codici fiscali dei soggetti, chiamati “Verificatori”, incaricati di procedere alla verifica del possesso del green-pass dei propri dipendenti, selezionandoli dall’elenco messo a disposizione all’interno dell’applicazione.
L’azienda, a seconda della relativa gestione di appartenenza, è identificata da una delle seguenti posizioni contributive:
– matricola aziendale, in caso di datore di lavoro privato;
– CIDA, per la gestione agricola;
– codice fiscale dell’Ente e progressivo, per la gestione dipendenti pubblici.
Durante la fase di accreditamento vengono verificati i requisiti necessari per l’utilizzo della funzionalità:
– organico aziendale superiore a 50 dipendenti;
– essere o meno in carico a NoiPA per i servizi stipendiali, in caso di datore di lavoro pubblico.
L’Istituto ha preannunciato che, con una delle prossime release del servizio, i datori di lavoro potranno associare ad ogni verificatore un insieme definito di codici fiscali dei lavoratori per i quali verificare il possesso del green-pass.
I datori di lavoro, o loro intermediari, potranno identificarsi ed autenticarsi al servizio di accreditamento, tramite le credenziali SPID/CIE/CNS/PIN.
Elaborazione delle informazioni sul green pass
Una volta effettuato l’accreditamento, l’INPS effettuerà in modo automatico, ogni giorno, le seguenti elaborazioni:
– eliminazione di tutti i dati recuperati dalla Piattaforma Nazionale-DGC il giorno precedente;
– analisi delle aziende che risultano essere accreditate al momento dell’elaborazione;
– controllo, in fase iniziale, del dimensionamento aziendale;
– interrogazione della Piattaforma Nazionale-DGC, al fine di recuperare l’informazione sul possesso del green-pass.
I dati recuperati saranno memorizzati nei sistemi dell’Istituto per 24 ore, trascorse le quali saranno cancellati.
N.B. Durante la fase di eliminazione dei dati memorizzati, che di norma sarà eseguita dalle ore 20.00 alle ore 23.59 di ogni giorno, il sistema di verifica potrebbe non essere attivo.
Verifica del green pass
L’INPS individua i dipendenti di un datore di lavoro in base alle denunce individuali trasmesse dalle medesime aziende, tramite i flussi UNIEMENS, e presenti nei sistemi dell’Istituto al momento dell’elaborazione, facendo riferimento al dato più recente.
I “Verificatori”, incaricati dal datore di lavoro e accreditati, tramite il servizio di verifica visualizzano l’elenco di tutti dipendenti dell’azienda per cui sono stati accreditati, per i quali l’Istituto ha acquisito l’esito della verifica del possesso del green-pass presso la PN-DGC.
E’ possibile verificare il possesso del green-pass esclusivamente per il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro ovvero escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile.
I “Verificatori” potranno identificarsi ed autenticarsi al servizio di verifica utilizzando credenziali SPID/CIE/CNS (Profilo cittadino).
Assenza ingiustificata
I lavoratori del settore pubblico o privato che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risultino privi della predetta certificazione “al momento dell’accesso al luogo di lavoro” o della richiesta di esibizione del green pass da parte del datore di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.