Crisi d’impresa, legge di conversione pubblicata in Gazzetta

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021 è stata pubblicata la Legge sulla Crisi d’impresa.

Il Decreto, tra le misure di maggiore rilevanza, ha introdotto la nuova procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, istituto volontario che potrà essere applicato a partire dal 15 novembre.

Grazie a tale strumento, l’imprenditore commerciale e quello agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, potranno chiedere, al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale della loro impresa, la nomina di un esperto indipendente.

Per quel che riguarda la nomina dell’esperto, essa avviene a opera di una commissione costituita presso le medesime camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome.

L’esperto ha come compito principale quello di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Presso la camera di commercio, viene a tal proposito formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: 

  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentino di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. 

Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con procedure poi omologate, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Per i commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, le domande di iscrizione all’elenco dovranno essere presentate agli Ordini professionali di appartenenza mentre per i soggetti non iscritti in albi professionali, le istanze verranno direttamente presentate alla Camera di commercio del capoluogo della regione e delle province autonome del luogo di residenza.

L’esperto – è espressamente prescritto – non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

Inoltre, il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato, negli ultimi 5 anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.

Chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall’archiviazione della composizione negoziata.

L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente.

L’istanza per accedere alla composizione negoziata va presentata, dall’imprenditore interessato, attraverso apposita piattaforma gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere e sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

Si tratta di:

  • una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, con le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
  • un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;
  • un protocollo di conduzione della composizione negoziata. 

Come anticipato, le disposizioni in tema di composizione negoziata di cui agli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 del Decreto legge si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021.

Si rammenta, per finire, che il Dl è intervenuto:

  • a differire, al 16 maggio 2022, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ad eccezione delle disposizioni concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all’OCRI, per le quali l’entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2023;
  • a prorogare, alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, il termine per procedere alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo da parte di talune società a responsabilità limitata e società cooperative.