Aree crisi complessa: nessuna riduzione per mobilità in deroga

L’INPS, con la circolare n. 158 del 22 ottobre 2021, interviene in merito alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità. La misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
L’INPS spiega che la riduzione non si applicherà ai lavoratori che hanno ottenuto la terza e quarta proroga del trattamento e riguarderà comunque il solo periodo temporale tra il 1° febbraio ed il 31 dicembre 2021.

Sono stati implicitamente prorogati e rifinanziati anche i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e i trattamenti di mobilità in deroga.

La legge di bilancio 2021 ha prorogato anche nel 2021 il trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. Il rinnovo della misura avviene a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 agli importi in pagamento per i trattamenti di mobilità in deroga, concessi come terza e quarta proroga ai lavoratori beneficiari che operino nelle aree di crisi complessa non si applicano le riduzioni previste dalla legge n. 92/2012.

Agli importi relativi ai trattamenti di mobilità in deroga, nei casi di terza e quarta proroga, non si applica l’abbattimento del 40 per cento mentre continuano a trovare applicazione, rispettivamente, le riduzioni del 10 per cento e del 30 per cento previste dalla medesima norma nei casi di prima e seconda proroga.