Green pass obbligatorio negli studi professionali: attività di controllo e sanzioni

Come noto dal 15 ottobre, sulla base delle disposizioni stabilite dal  d.l 127/2021, è oramai esteso al lavoro pubblico e privato l’obbligo di green pass per accedere sul luogo di lavoro. Risultano, pertanto, tenuti al possesso del green pass non solo i lavoratori subordinati ma anche i lavoratori autonomi e parasubordinati, i titolari di impresa e soci di società che operino a qualsiasi titolo sul posto di lavoro, i lavoratori domestici, i volontari e anche i tirocinanti.

Green pass negli studi professionali

La portata della norma è così ampia da coinvolgere tutto il mondo del lavoro e quindi anche il comparto delle professioni. Gli studi professionali hanno quindi dovuto definire, con apposite procedure, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche e per l’effettuazione delle stesse, pena specifiche sanzioni a loro carico.

Secondo le faq governative, che hanno ufficializzato le prime interpretazioni del comma 2 dell’art. 9-septies D.L. n. 52/2021, nessun dubbio può esservi circa la necessità per il professionista stesso di essere in possesso della certificazione verde. Infatti, il professionista deve esibire il certificato verde quando accede al luogo di lavoro dove svolge la prestazione, ovvero il proprio studio, in qualità di titolare, o quando deve recarsi presso un cliente, Pubblica Amministrazione o azienda privata.

Deroga per l’accesso agli uffici giudiziari

Una deroga specifica, nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, è stata prevista per il comparto della giustizia. Infatti, le vigenti disposizioni non prevedono obbligo del green pass per l’accesso agli uffici giudiziari per gli avvocati, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato. Se ne deduce che ove gli stessi soggetti debbano accedere ad altri uffici della pubblica amministrazione dovranno regolarmente essere in possesso del green pass, fatte salve ulteriori previsioni normative che saranno medio tempore pubblicate.

Eccezione per chi svolge la prestazione da remoto

Il lavoro degli studi professionali, in particolar modo da quando è in vigore lo stato di emergenza sanitaria, è cambiato enormemente soprattutto dal punto di vista gestionale, ad esempio con l’avvento dello smart working. Il Governo ha confermato con una risposta contenuta nelle FAQ che il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro e pertanto non riguarda chi svolge la prestazione presso la propria abitazione o comunque da remoto. Ragioni di carattere logico e sistematico inducono a ritenere che l’interpretazione più corretta sia quella di riservare questa eccezione al solo lavoro da casa e non attività resa in modalità agile presso altro datore di lavoro.

Procedura di verifica

In uno studio professionale con dipendenti, collaboratori e praticanti il professionista essendo a tutti gli effetti un datore di lavoro dovrà verificare, direttamente o tramite un delegato, il possesso del green pass dei lavoratori che si recano in studio per rendere la propria prestazione, nonché definire preventivamente tale procedura di controllo, alla pari degli altri datori di lavoro,

I chiarimenti arrivati con il dl 139/2021 e con i successivi Dpcm del 12 ottobre 2021, recentemente, specificano come il datore di lavoro, e pertanto anche il professionista, possa chiedere in anticipo ai propri collaboratori il possesso di valido green pass per meglio organizzare la propria attività. Naturalmente la richiesta non potrà risolversi con la consegna di copia del green pass poiché in questo caso il professionista si esporrebbe a gravi violazioni in tema di privacy. Lo stesso verrebbe a conoscenza della scadenza del certificato e quindi, indirettamente, della motivazione del suo rilascio che rappresenta un dato sensibile del quale non può entrare in possesso.

Non obbligatorio per i clienti

Non appare obbligatorio certificare la presenza del green pass per i clienti che accedono occasionalmente negli studi professionali, per gli stessi permarrebbero quindi unicamente gli obblighi di tracciamento e di rilevazione della temperatura corporea prevista dei protocolli anticovid19.

Sanzioni in caso di mancanza di green pass

In caso di mancanza del green pass il collaboratore di uno studio non potrà accedere agli uffici e sarà considerato assente ingiustificato.

Gli studi con organico fino a 14 dipendenti, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata e a fronte dell’assunzione di un lavoratore in sostituzione, potranno sospendere il lavoratore privo di certificato verde per 10 giorni prorogabili per ulteriori 10 anche qualora lo stesso avesse nel frattempo ottenuto il green pass.

Sia nei giorni di assenza ingiustificata che in quelli di sospensione il lavoratore non percepisce retribuzione o compenso.