Controllo sul pc aziendale e licenziamento legittimo
La Corte di Cassazione con la sentenza 25732 del 22 settembre 2021 ha statuito che i controlli
tecnologici, volti ad evitare comportamenti illeciti o tutelare beni estranei al rapporto di lavoro, sono consentiti purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore.
Nella vicenda al vaglio della Corte una datrice, che aveva subito danni alla rete informatica a causa di un virus, aveva effettuato alcuni accertamenti sui computer dei dipendenti, verificando che il predetto virus era stato introdotto nella rete aziendale attraverso un file scaricato dalla dipendente da siti visitati per ragioni private, estranee all’attività lavorativa.
Gli Ermellini hanno chiarito che perché possano essere ritenuti legittimi, pertanto, i controlli tecnologici sul pc del singolo lavoratore sospettato di aver commesso un illecito dovranno ricorrere due condizioni:
- occorre che sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi e dei beni aziendali e le tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore;
- si deve trattare di controlli ex post rispetto all’insorgere del sospetto.
Con l’occasione, la Corte di legittimità ha reso un’ampia disamina sulla tematica dei “controlli difensivi” prima e dopo la modifica dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ricordando come sia la giurisprudenza di merito sia la dottrina si siano poste la questione della eventuale sopravvivenza di tale tipo di controlli dopo la modifica citata, intervenuta ad opera dell’art. 23 del d.lgs 151/2005.
La Corte, in proposito, ha ritenuto opportuno fare chiarezza sulla distinzione tra i controlli che vengono svolti a difesa del patrimonio aziendale e che riguardano tutti i dipendenti nello svolgimento della loro prestazione di lavoro (controlli difensivi in senso lato), e i controlli difensivi in senso stretto, diretti ad accertare, specificamente, condotte illecite ascrivibili ai singoli dipendenti in presenza di fondato sospetto della commissione di un illecito.
I controlli del primo tipo dovranno essere necessariamente realizzati, a pena di illegittimità, nel rispetto delle previsioni dell’art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti e regole.
Il secondo tipo di controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, restano, invece, all’esterno del perimetro di applicazione del menzionato art. 4, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore.