Bonus moda: quando presentare la comunicazione
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 293378 del 28 ottobre 2021, ha definito i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori.
Con provvedimento 11 ottobre 2021 l’Agenzia ha definito le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, previsto dal decreto Rilancio (art. 48-bis, D.L. n. 34/2020), nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni per l’attuazione dell’art. 48-bis.
Il punto 3.3 del provvedimento rinvia a un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei termini per l’invio della comunicazione.
Tale provvedimento avrebbe dovuto essere emanato una volta intervenuta l’autorizzazione della misura di aiuto da parte della Commissione Europea. Tuttavia, atteso il ristretto lasso temporale a disposizione dei beneficiari per l’utilizzo del credito, che deve essere fruito entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, è anticipata l’adozione del citato provvedimento con il quale sono definiti i termini di presentazione della comunicazione.
In particolare, la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori è inviata:
– dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 9 marzo 2020;
– dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
La fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. In particolare, la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate con cui è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, previsto dal punto 4.2 del provvedimento 11 ottobre 2021, è subordinata all’avvenuta autorizzazione da parte della Commissione Europea.