Sicurezza nei cantieri, datore di lavoro obbligato alla vigilanza

La Corte di Cassazione con la sentenza 31596 del 17 settembre 2021 ha precisato che il

 datore di lavoro che gestisce un’azienda edile di ridotte dimensione, non può disinteressarsi completamente dell’andamento dei lavori mediante la semplice nomina del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE).

La vicenda riguarda un infortunio mortale causato dal cedimento dell’ancoraggio di un prefabbricato in cemento armato movimentato da una gru, il quale nell’impatto investiva il lavoratore che si trovava sul fondo dello scavo nel quale il manufatto doveva essere posizionato.

A propria difesa il titolare dell’impresa sosteneva che, in sua assenza, nel cantiere vi era un preposto quale capo cantiere e che il CSE vi effettuava visite quotidiane. Sosteneva, inoltre, di non essere stato mai informato del cambiamento della sua natura, per cui non poteva aggiornare il Pos e, di conseguenza, non poteva prefigurarsi la verificazione dell’evento.

La Suprema Corte, però, giudica il datore di lavoro colpevole di non aver adottato le misure adeguate per assicurare che quanto disposto nella valutazione dei rischi.

Gli Ermellini inoltre hanno ritenuto assenti le misure di sicurezza benché la posa in opera del manufatto in questione comportasse una necessaria precisione di montaggio e una serie di azioni e accorgimenti, tanto più che i pezzi forniti non erano accompagnati, tra l’altro, da schede o istruzioni.

Di conseguenza, la decisione sulla specifica fase di lavoro era stata presa dal preposto/capocantiere in assoluta autonomia in un contesto in cui mancavano procedure aziendali o anche semplici azioni di formazione e istruzione, al fine di non demandare solo al preposto scelte tecniche come quella determinante l’infortunio in questione.