Infortunio e malattia: rivalutazione delle prestazioni economiche
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreti del 23 settembre 2021, n. 186 e 188, comunica la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è necessario procedere alla rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate per i settori industria, agricoltura, navigazione e per gli infortuni in ambito domestico (la riliquidazione è pari al 4,9%).
Nello specifico:
- la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è fissata in euro 23.336,74;
- la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti, è di euro 17.447,90, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’Industria;
- l’assegno per l’assistenza personale continuativa, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 è fissato in euro 574,59;
- l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2021, è fissato in euro 10.542,45.
Per quanto concerne gli assegni continuativi mensili, questi sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,0490.
Inabilità | Importi dal 1° gennaio 2021 |
Dal 50 al 59% | € 403,83 |
Dal 60 al 79% | € 563,52 |
Dall’80 alll’89% | € 967,47 |
Dal 90 al 100% | € 1371,06 |
100% + a.p.c | € 1945,96 |
Con riferimento al settore della navigazione, a decorrere dal 1° Gennaio 2021:
- la retribuzione media giornaliera, a seguito della variazione retributiva minima non inferiore al 10%, è stabilita in euro 83,09. Il minimale e il massimale della retribuzione annua sono fissati, rispettivamente, nella misura di euro 17.448,90 e di euro 32.405,10;
- con riferimento alla navigazione e pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 46.663,34 per i comandanti e i capi macchinisti, in euro 39.534,22 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 35.969,66 per gli altri ufficiali;
- ai fini della riliquidazione delle rendite, i coefficienti annui di variazione sono determinati, rispettivamente, in 1,0490 per l’anno 2019 e precedenti e in in 1,0000 per l’anno 2020.
Con riferimento agli infortuni in ambito domestico, a decorrere dal 1° gennaio 2021:
- la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate da infortuni domestici, è di euro 17.448,90, pari al minimale di legge previsto per il settore industriale;
- l’importo della prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6% e il 15%, è elevato da euro 300,00 ad euro 337,41.
Gli assegni continuativi mensili sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,0490.
Inabilità | Importi dal 1° gennaio 2021 |
Dal 50 al 59% | € 322,41 |
Dal 60 al 79% | € 452,34 |
Dall’80 alll’89% | € 839,85 |
Dal 90 al 100% | € 1293,90 |
100% + a.p.c | € 1869,23 |