Trasporto pubblico: rimborso maggiori oneri dell’indennità di malattia
L’INPS, con la circolare n. 164 del 3 novembre 2021, specifica le modalità procedurali utili al rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Compilazione modello Uniemens
Le aziende di trasporto interessate, per procedere al recupero degli oneri sostenuti a titolo delle integrazioni delle indennità di malattia relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, devono riportare il codice causale “L215”, nell’elemento “CausaleACredito” della denuncia individuale Uniemens.
A tal fine, le operazioni di conguaglio potranno essere eseguite, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una o più denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 maggio 2022.
Propedeutica alle operazioni di conguaglio è l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione (C.A.) “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”.
Verifica DURC
L’erogazione è subordinata alla verifica del requisito di regolarità in capo alle aziende interessate. Le sedi INPS territorialmente competenti dovranno attivare la verifica di regolarità contributiva accedendo alla procedura “Durc on Line”. Nel caso in cui la verifica di regolarità abbia avuto esito negativo, dalla somma dovuta può essere trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata nel DURC al fine della copertura dell’irregolarità attestata.