Superbonus anche in caso di cambio di zona sismica del Comune

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 764 in data 8 novembre 2021, riguardante il superbonus in caso di cambio di zona sismica del Comune in cui è sito l’immobile oggetto degli interventi.

L’articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Il comma 4 del citato articolo 119 dispone che, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, è elevata al 110 per cento la detrazione prevista dal citato articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013.

Gli interventi antisismici richiamati dalla norma sono, in particolare, quelli per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio.

Ai sensi del comma 13, lett. b), del citato articolo 119 del decreto Rilancio l’efficacia degli interventi antisismici è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.

I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente competente in tema di classificazioni urbanistiche, è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (TU dell’Edilizia) e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratti di un intervento di nuova costruzione. Nel caso di titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 2020, l’asseverazione di cui al citato articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017 andava allegata alla richiesta del titolo abilitativo da presentare allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti.

La Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del decreto ministeriale n. 58 del 2017 e delle linee guida ad esso allegate, con il parere prot. n. 7876 del 9 agosto 2021, ha precisato che nel caso in cui le Regioni dispongano il passaggio di un Comune dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3, possono accedere alle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus – sia pure limitatamente alle spese sostenute a partire dalla data in cui ha effetto il passaggio in zona sismica 3 – anche i soggetti, in possesso di un titolo abilitativo, che non hanno allegato l’asseverazione alla richiesta del predetto titolo abilitativo ovvero non la hanno presentata prima dell’inizio dei lavori in quanto, a tali date, il Comune risultava in zona sismica 4. Ciò a condizione, tuttavia, che l’adempimento sia effettuato prima della fruizione del beneficio fiscale.

Ne consegue che se la richiesta del permesso di costruire senza l’asseverazione è stata presentata prima della delibera della Giunta regionale che ha disposto il passaggio del Comune dove è ubicato l’immobile oggetto di interventi alla zona sismica 3, il contribuente potrà accedere al Superbonus per le spese sostenute successivamente alla data in cui ha effetto la delibera della Giunta regionale che ha inserito il Comune in zona sismica 3.