Licenziato il dipendente che si attribuisce più ore di quelle spettanti

La Corte di Cassazione con ordinanza 28626 del 18 ottobre 2021 ha statuito la legittimità del

licenziamento per giusta causa del lavoratore che abbia consapevolmente violato le regole aziendali vigenti in tema di corretta quantificazione dei compensi da elargire al personale dipendente.

La società, in particolare, aveva adottato una politica aziendale finalizzata al sistematico recupero delle ore lavorate in eccedenza rispetto al limite contrattualmente fissato mediante la fruizione di permessi o riposi compensativi.

In tale contesto, era emerso che la ricorrente, approfittando del ruolo fiduciario rivestito all’interno dell’assetto organizzativo, si era arrogata il potere di attribuire a sé e ad un collega, suo responsabile, un numero di ore remunerabili superiore a quello previamente concordato con la parte datoriale. Ciò, in violazione delle suddette regole e in assenza di alcuna autorizzazione.

La Suprema corte, nel rigettare le doglianze promosse dalla lavoratrice rispetto alla decisione di merito, confermativa del licenziamento, ha ritenuto corretta la decisione della Corte di seconda istanza.

In primo luogo, ha ricordato come la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito sia sindacabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia affetta da vizi giuridici oppure se manchi del tutto o sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente e immediatamente inconciliabili e incomprensibili.

Pertanto   l’Ente ha confermato la decisione di rigetto dell’impugnazione promossa da una dipendente raggiunta da recesso disciplinare per aver indicato, per sé e per il suo responsabile, un numero di ore lavorate superiore rispetto a quello risultante dalle rilevazioni interne.